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Società in nome collettivo e società in accomandita semplice


La società in nome collettivo

Nella s.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). I patti che limitano la responsabilità o che escludono la solidarietà non producono effetto nei confronti dei terzi, ma hanno validità interna tra i soci.
La stipulazione del contratto di s.n.c. deve essere fatta per iscritto o mediante una scrittura privata autenticata dal notaio, oppure ancora con atto pubblico. Il contratto o la copia dell'atto pubblico dovranno poi essere iscritti nell'ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni (art. 2296 c.c.). La mancata iscrizione comporta l’irregolarità della società, che resta però valida: in tal caso si applicheranno le norme della società semplice. Le modifiche dell'atto costitutivo vanno adottate dall'assemblea sociale all'unanimità, se non è convenuto diversamente, ad esclusione delle delibere di fusione e trasformazione in società di capitali, per le quali sono previste delibere a maggioranza.

Nel caso di riduzione facoltativa del capitale sociale, la deliberazione deve essere iscritta nel registro delle imprese ed i terzi hanno tempo 3 mesi dalla delibera di riduzione per opporsi. La riduzione può essere effettuata mediante rimborso ai soci delle quote pagate, oppure mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti (art. 2306 c.c.). Se si verifica una perdita del capitale sociale, non è possibile dare luogo alla ripartizione di utili fino a quando il capitale non sia integrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2303 c.c.).

L’art. 2301 c.c. sancisce il divieto di concorrenza per i soci delle s.n.c.. I soci non possono quindi esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società di cui fanno parte, né partecipare in qualità di soci illimitatamente responsabili in una società avente ad oggetto l’esercizio di un’attività concorrente con la prima.  

Tutti i soci della s.n.c. hanno la responsabilità solidale e illimitata, quindi in caso di fallimento della società fallisce anche il socio. La responsabilità dei soci è sussidiaria, perciò il creditore sociale deve preventivamente escutere il patrimonio sociale e solo in caso di insufficienza di quest’ultimo, può agire sui beni personali del socio (art. 2304 c.c.). Il creditore particolare del socio, in base all'art. 2305 c.c., può compiere atti conservativi sulla quota del suo debitore, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al suo debitore e può provocare la dichiarazione di fallimento del debitore e quindi la sua esclusione di diritto dalla società.

Anche nella s.n.c. tutti i soci hanno diritto di amministrare disgiuntamente i beni sociali, ma l'amministrazione può essere anche affidata ad uno di essi.

Nel caso di liquidazione della società, la procedura ha inizio attraverso la nomina dei liquidatori e con l’iscrizione della nomina presso il registro delle imprese (art. 2309 c.c.).  Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono e sottoscrivono il bilancio finale, unitamente al piano di riparto. Questi devono essere comunicati ai soci con lettera raccomandata e gli stessi si intendono approvati se non sono impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione (art. 2311 c.c.). Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci e devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, nonché depositare le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci presso la persona designata dalla maggioranza, la quale dovrà conservarli per 10 anni (art. 2312 c.c.). La cancellazione non comporta però l’estinzione della società infatti, entro un anno dal deposito della cancellazione dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono agire nei confronti della società o dei liquidatori, i quali dovranno ricostituire il patrimonio e consentire il soddisfacimento dei creditori sociali.


Società in accomandita semplice

Nelle società in accomandita semplice sono previste due categorie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. I primi, in base all’art. 2313 c.c., sono gli unici soci a rispondere solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

La mancata registrazione dell'atto costitutivo della s.a.s. si limita a determinare una disciplina parzialmente diversa del rapporto sociale e alla società si applicheranno le disposizioni delle s.n.c., pur conservando le caratteristiche proprie dell'accomandita, ossia la presenza di soci che godono del beneficio della responsabilità limitata (art. 2317 c.c.).

I soci accomandanti non possono includere il proprio nome nella ragione sociale e hanno il divieto di immistione nell’amministrazione della società. L’amministrazione spetta in via esclusiva ai soci accomandatari (art. 2318 c.c.). Per la nomina degli amministratori, l’art. 2319 c.c. richiede il consenso unanime dei soci accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Se gli amministratori sono stati nominati nell’atto costitutivo, per la revoca è richiesto il parere favorevole di tutti i soci, accomandatari e accomandanti.
I soci accomandanti possono compiere atti di amministrazione e trattare o concludere affari in nome della società solo in forza di una procura speciale per singoli affari. In assenza di procura, si assumeranno la responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le operazioni passate, presenti e future. Gli accomandanti possono anche essere soggetti al procedimento di esclusione dalla società, così come stabilito dallart. 2286 c.c.

La quota del socio accomandante è liberamente trasferibile mortis causa, senza la necessità di alcun consenso da parte dei soci superstiti, e per atto tra vivi, purché in tal caso vi sia l'approvazione della maggioranza del capitale sociale (art. 2322 c.c.). La quota dell'accomandatario si trasmette con il consenso unanime dei soci, ovvero, in caso di morte, anche con il consenso degli eredi.

La società in accomandita semplice si scioglie, in base l’art. 2323 c.c., oltre che per le cause previste per la società semplice e la s.n.c., anche nell’ipotesi in cui non venga ripristinata, nel termine di 6 mesi, la presenza sia degli accomandatari che degli accomandanti. In caso di mancanza di soci accomandanti, dopo 6 mesi gli accomandatari possono sciogliere la società o decidere di trasformarla in s.n.c. Se mancano gli accomandatari, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio che non diviene accomandatario e compiono gli atti non eccedenti l’ordinaria amministrazione; trascorsi 6 mesi, la società si scioglie o, in caso di continuazione, si applicherà la disciplina prevista per le s.n.c. irregolari. Avvenuta la cancellazione, i creditori che non dovessero risultare totalmente soddisfatti potranno soddisfarsi sui soci accomandanti, ma solamente per la parte loro spettante a titolo di quota di liquidazione (art. 2324 c.c.). 

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