La società in nome collettivo
Nella s.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente
per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). I patti che limitano la
responsabilità o che escludono la solidarietà non producono effetto nei
confronti dei terzi, ma hanno validità interna tra i soci.
La stipulazione del
contratto di s.n.c. deve essere fatta per iscritto o mediante una scrittura
privata autenticata dal notaio, oppure ancora con atto pubblico. Il contratto o
la copia dell'atto pubblico dovranno poi essere iscritti nell'ufficio del
registro delle imprese entro 30 giorni (art. 2296 c.c.). La mancata
iscrizione comporta l’irregolarità della società, che resta però valida: in tal
caso si applicheranno le norme della società semplice. Le modifiche dell'atto costitutivo vanno adottate dall'assemblea
sociale all'unanimità, se non è convenuto diversamente, ad esclusione delle
delibere di fusione e trasformazione in società di capitali, per le quali sono
previste delibere a maggioranza.
Nel caso di riduzione
facoltativa del capitale sociale, la
deliberazione deve essere iscritta nel registro delle imprese ed i terzi hanno
tempo 3 mesi dalla delibera di riduzione per opporsi. La riduzione può essere
effettuata mediante rimborso ai soci delle quote pagate, oppure mediante
liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti (art. 2306 c.c.). Se
si verifica una perdita del capitale
sociale, non è possibile dare luogo alla ripartizione di utili fino a quando il
capitale non sia integrato o ridotto in misura corrispondente (art. 2303 c.c.).
L’art. 2301 c.c. sancisce il divieto
di concorrenza per i soci delle s.n.c.. I soci non possono quindi
esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della
società di cui fanno parte, né partecipare in qualità di soci illimitatamente
responsabili in una società avente ad oggetto l’esercizio di un’attività
concorrente con la prima.
Tutti i soci della s.n.c. hanno la responsabilità solidale e illimitata, quindi in caso di fallimento
della società fallisce anche il socio. La responsabilità dei soci è sussidiaria, perciò il creditore
sociale deve preventivamente escutere il patrimonio sociale e solo in caso di
insufficienza di quest’ultimo, può agire sui beni personali del socio (art.
2304 c.c.). Il creditore particolare
del socio, in base all'art. 2305 c.c., può compiere atti conservativi sulla
quota del suo debitore, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al
suo debitore e può provocare la dichiarazione di fallimento del debitore e quindi
la sua esclusione di diritto dalla società.
Anche nella s.n.c. tutti i soci hanno diritto di amministrare disgiuntamente i beni sociali, ma l'amministrazione
può essere anche affidata ad uno di essi.
Nel caso di liquidazione della
società, la procedura ha inizio attraverso la nomina dei liquidatori e con
l’iscrizione della nomina presso il registro delle imprese (art. 2309 c.c.). Compiuta la liquidazione, i liquidatori
redigono e sottoscrivono il bilancio finale, unitamente al piano di riparto. Questi
devono essere comunicati ai soci con lettera raccomandata e gli stessi si
intendono approvati se non sono impugnati nel termine di due mesi dalla
comunicazione (art. 2311 c.c.). Con l'approvazione del bilancio i liquidatori
sono liberati di fronte ai soci e devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, nonché
depositare le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli
soci presso la persona designata dalla maggioranza, la quale dovrà conservarli per
10 anni (art. 2312 c.c.). La cancellazione non comporta però l’estinzione della
società infatti, entro un anno dal deposito della cancellazione dal registro
delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono agire nei confronti
della società o dei liquidatori, i quali dovranno ricostituire il patrimonio e
consentire il soddisfacimento dei creditori sociali.
Società in
accomandita semplice
Nelle società in accomandita semplice sono previste due categorie di
soci: gli accomandatari e gli accomandanti. I primi, in base all’art.
2313 c.c., sono gli unici soci a rispondere solidalmente e illimitatamente per
le obbligazioni sociali.
La mancata registrazione
dell'atto costitutivo della s.a.s. si limita a determinare una disciplina
parzialmente diversa del rapporto sociale e alla società si applicheranno le
disposizioni delle s.n.c., pur conservando le caratteristiche proprie
dell'accomandita, ossia la presenza di soci che godono del beneficio della
responsabilità limitata (art. 2317 c.c.).
I soci accomandanti non possono includere il proprio nome nella
ragione sociale e hanno il divieto di immistione nell’amministrazione della
società. L’amministrazione spetta in
via esclusiva ai soci accomandatari (art. 2318 c.c.). Per la nomina degli
amministratori, l’art. 2319 c.c. richiede il consenso unanime dei soci
accomandatari e l’approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la
maggioranza del capitale da essi sottoscritto. Se gli amministratori sono stati
nominati nell’atto costitutivo, per la revoca è richiesto il parere favorevole
di tutti i soci, accomandatari e accomandanti.
I soci accomandanti possono compiere atti di amministrazione e
trattare o concludere affari in nome della società solo in forza di una procura
speciale per singoli affari. In assenza di procura, si assumeranno la responsabilità
illimitata e solidale verso i terzi per tutte le operazioni passate, presenti e
future. Gli accomandanti possono anche essere soggetti al procedimento di esclusione dalla società, così come
stabilito dall’art. 2286 c.c.
La quota del socio accomandante
è liberamente trasferibile mortis causa,
senza la necessità di alcun consenso da parte dei soci superstiti, e per atto
tra vivi, purché in tal caso vi sia l'approvazione della maggioranza del
capitale sociale (art. 2322 c.c.). La quota
dell'accomandatario si trasmette con il consenso unanime dei soci, ovvero,
in caso di morte, anche con il consenso degli eredi.
La società in accomandita semplice si scioglie, in base l’art. 2323 c.c., oltre che per le cause previste
per la società semplice e la s.n.c., anche nell’ipotesi in cui non venga ripristinata,
nel termine di 6 mesi, la presenza sia degli accomandatari che degli
accomandanti. In caso di mancanza di soci accomandanti, dopo 6 mesi gli
accomandatari possono sciogliere la società o decidere di trasformarla in
s.n.c. Se mancano gli accomandatari, gli accomandanti nominano un
amministratore provvisorio che non diviene accomandatario e compiono gli atti
non eccedenti l’ordinaria amministrazione; trascorsi 6 mesi, la società si
scioglie o, in caso di continuazione, si applicherà la disciplina prevista per
le s.n.c. irregolari. Avvenuta la cancellazione, i creditori che non dovessero
risultare totalmente soddisfatti potranno soddisfarsi sui soci accomandanti, ma
solamente per la parte loro spettante a titolo di quota di liquidazione (art.
2324 c.c.).
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