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Società per azioni - Parte prima: Costituzione, recesso e scioglimento


Società per azioni

Delle società di capitali si occupano gli articoli dal 2325 e ss c.c. Queste sono caratterizzate dall’autonomia patrimoniale perfetta, perciò per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il suo patrimonio. Le società per azioni sono quelle società di capitali dove la partecipazione dei soci è rappresentata da azioni, che possono anche essere negoziate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. Le azioni sono partecipazioni sociali di uguale valore, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

La S.p.A. si costituisce, in base all'art. 2328 c.c., per contratto o per atto unilaterale. Gli effetti giuridici della costituzione si producono solamente con la stipulazione di un atto pubblico e la sua iscrizione presso il registro delle imprese. L’atto costitutivo può essere stipulato direttamente dai soggetti che hanno preso l’iniziativa per la costituzione della società e hanno sottoscritto per intero il capitale sociale (costituzione simultanea), oppure tramite la costituzione per pubblica sottoscrizione. Quest’ultimo procedimento si articola in quattro fasi:
·         i promotori redigono e sottoscrivono un programma della società che intendono costituire, che andrà poi diffuso al pubblico attraverso la pubblicazione del prospetto informativo, redatto seguendo le medesime procedure previste per la sollecitazione all’investimento;
·         a seguito della pubblicazione, i promotori avviano la raccolta delle adesioni attraverso la sottoscrizione delle azioni, che devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. I sottoscrittori, entro trenta giorni, dovranno versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso la banca indicata nel programma. In mancanza di versamento, i promotori possono agire contro i sottoscrittori o sollevarli dall’obbligazione assunta (art. 2334 c.c.);
·         i promotori convocano poi, tramite raccomandata, l’assemblea dei sottoscrittori nei venti giorni successivi alla scadenza del termine fissato per il versamento del 25% del capitale. La convocazione va comunicata almeno 10 giorni prima della data prevista per l’adunanza. L’assemblea dei sottoscrittori delibera sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, nomina i primi amministratori, sindaci e l’eventuale soggetto a cui è affidata la revisione dei conti. L’assemblea è validamente costituita se interviene almeno la metà dei sottoscrittori. Ciascuno di essi ha diritto ad un solo voto e la delibera sarà valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 2335 c.c.);
·         l’ultima fase prevede la stipulazione dell’atto costitutivo, a cui partecipano i presenti anche in rappresentanza dei non intervenuti (art. 2336 c.c.).
In base all’art. 2338 c.c., i promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per la costituzione della società. La responsabilità dei promotori è solidale verso la società e verso i terzi per l’integrale sottoscrizione del capitale sociale e per i versamenti richiesti ai fini della costituzione della società, per l’esistenza dei conferimenti effettuati in natura in conformità alla relazione giurata di stima, per la veridicità delle comunicazioni da essi rivolte al pubblico per la costituzione della società (art. 2339 c.c.). L’art. 2340 c.c., fissa dei limiti ai promotori, poiché, indipendentemente dalla loro qualità di soci, essi possono riservarsi una partecipazione agli utili non superiore alla decima parte degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo non superiore a cinque anni. I medesimi limiti sono rivolti anche ai soci fondatori.

Nell'atto costitutivo si manifesta la volontà delle parti di dare vita al rapporto sociale, mentre nello statuto sono consacrate le norme per il funzionamento della società. Essi, anche se formano oggetto di atti separati, formano un unico contratto e nel caso di clausole in contrasto tra lo statuto e l’atto costitutivo, prevalgono quelle contenute nello statuto.
L’art. 2329 c.c. richiede la presenza di tre condizioni nella fattispecie costitutiva della S.p.A., ossia l'intera sottoscrizione del capitale sociale, il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro dei soci e l'esistenza delle autorizzazioni e delle altre condizioni richieste da leggi speciali per l'esercizio dell'attività. Le somme versate in banca potranno essere ritirate dagli amministratori solo a seguito dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Se entro 90 giorni gli amministratori non provvedono all’iscrizione, i soci sottoscrittori hanno il diritto al rimborso delle somme versate.
La mancanza di stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico è causa di nullità della società.  L'atto costitutivo deve essere depositato, entro 20 giorni dalla stipula, dal notaio o dagli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese. L'iscrizione nel registro è l'elemento con cui si completa la fattispecie costitutiva della S.p.A. ed ha efficacia costitutiva, poiché con essa la società acquista la personalità giuridica (art. 2331 c.c.).
Prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese, gli atti compiuti in nome della società sono validi e producono gli effetti per i quali sono stati posti in essere. In tale ipotesi si contraddistinguono due particolari tipologie di effetti: attivi e passivi. Gli effetti attivi si imputano alla società in via automatica, senza l’approvazione degli organi sociali. Gli effetti passivi sono imputati ai soggetti, diversi dalla società, che hanno agito in nome della stessa società e sono imputati alla società solo se le relative obbligazioni sono approvate successivamente all’iscrizione. Di tali atti rispondono solidalmente e illimitatamente coloro che hanno compiuto l’atto, indipendentemente dalla qualifica di amministratori, nonché il socio unico fondatore e i soci che hanno deciso o autorizzato il compimento dell’operazione. Nell’ipotesi in cui, invece, la società non venisse iscritta, le operazioni poste in essere in suo nome sono valide e producono comunque effetti e i terzi possono rivalersi sul patrimonio di coloro che hanno agito.
Dopo l’iscrizione, la nullità della società può essere dichiarata solo nei casi previsti dall'art. 2332 c.c.  In tal caso la società risulterebbe invalida, ma abilitata allo svolgimento di un’attività imprenditoriale. La dichiarazione di nullità non rende inefficaci gli atti compiuti in nome della società. Tutte le cause di nullità possono essere comunque sanate prima che intervenga la sentenza dichiarativa di nullità, attraverso l’eliminazione della causa di nullità e l’iscrizione della medesima nel registro delle imprese.

Patti parasociali
I patti parasociali sono quegli accordi che si accompagnano alla stipulazione dell’atto costitutivo, ma che restano separati e autonomi rispetto ad esso (art. 2341 bis e ter c.c.). Gli accordi tra i soci non hanno efficacia nei confronti degli estranei agli accordi stessi. Gli accordi a tempo determinato possono avere una durata massima di cinque anni mentre in quelli a tempo indeterminato è previsto il diritto di recesso per ciascun contraente, con obbligo di preavviso di almeno sei mesi. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea.

Conferimenti dei soci
L’art. 2342 c.c. stabilisce che i conferimenti nelle S.p.A. devono essere effettuati in denaro. Se stabilito dall’atto costitutivo, possono essere effettuati conferimenti di beni in natura e di crediti: le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Non possono invece essere conferite prestazioni d’opera o di servizi.
Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I soci hanno inoltre l’obbligo di conferire la restante parte dell’apporto promesso, su richiesta degli amministratori. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 giorni. Nell’ipotesi di trasferimento delle azioni i cui versamenti non sono completati, l’obbligo di versamento dei conferimenti residui grava sul socio ricevente, ma anche su quello trasferente il titolo. La responsabilità resta in capo all’alienante per non oltre tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.

L’art. 2343 c.c. prevede l’obbligo, per chi conferisce beni in natura o crediti, di presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo. Gli amministratori devono, nel termine di 180 giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima.
Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in denaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura.
L’art. 2343ter c.c. prevede delle eccezioni alla regola per cui i conferimenti diversi dal denaro devono essere valutati con la relazione di stima. Questa può infatti essere evitata quando esiste un parametro di riferimento chiaro ed affidabile per la valutazione del conferimento diverso dal denaro.

L’art. 2344 c.c. stabilisce che al socio che non effettua il pagamento delle azioni è inibito l’esercizio del diritto di voto. La società, in alternativa all’azione giudiziaria per la condanna all’adempimento, può ricorrere ad una procedura di vendita coattiva delle azioni del socio moroso. In mancanza di offerte, gli amministratori possono far vendere le azioni, per conto e a rischio del socio moroso, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione dei titoli nei mercati regolamentati. Se la vendita forzosa ha esito negativo, gli amministratori hanno la facoltà di trattenere i conferimenti già versati dal socio moroso ed escludono il socio dalla società. Le sue azioni devono essere dichiarate nulle e si procederà dunque alla corrispondente riduzione del capitale sociale se, entro un anno dall’esclusione del socio, gli amministratori non riescono a rimetterle in circolazione.

L’art. 2345 c.c. prevede una clausola facoltativa dell’atto costitutivo, in cui può essere fatto obbligo a tutti o ad alcuni soci di eseguire prestazioni accessorie, che non abbiano per oggetto ulteriori versamenti in denaro. Le azioni a prestazioni accessorie sono azioni ordinarie collegate con prestazioni accessorie in aggiunta all’obbligo del conferimento: devono essere nominative e non possono essere trasferite senza il consenso degli amministratori.

Recesso del socio
L’art. 2437 c.c., per le modifiche di particolare rilevanza, concede la possibilità di recedere dalla società ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti tali modifiche, ovverosia i dissenzienti e gli assenti o astenuti. Ai sensi dell’art. 2437-bis c.c., il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata, da spedire entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l’indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso (art. 2437-ter c.c.).

S.p.A. unipersonale
Nel caso di S.p.A. unipersonale la responsabilità dell'unico azionista è illimitata per le obbligazioni sociali esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia stato versato l'intero ammontare dei conferimenti e fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362 c.c. La dichiarazione contenente i dati dell’unico socio deve essere depositata dagli amministratori presso il registro delle imprese. Dovrà essere depositata anche la dichiarazione di quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci. 


Scioglimento delle società di capitali
Ai sensi dell’art. 2484, lo scioglimento della società si verifica per le seguenti ipotesi: decorso del termine; conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea; riduzione del capitale al di sotto del minimo legale; per espressa decisione dei soci; per messa in liquidazione della società da parte dell’assemblea o in conseguenza dell’esercizio di recesso da parte del socio; per le altre cause stabilite dall’atto costitutivo o dallo statuto. Con il verificarsi di una causa di scioglimento, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale (art. 2486 c.c.). Gli amministratori devono inoltre convocare l’assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione e sono responsabili della conservazione dei beni sociali finché non ne hanno fatto consegna ai liquidatori. Possono compiere operazioni di liquidazione solamente se sono urgenti. L’assemblea, ai sensi dell’art. 2487 c.c., è chiamata a deliberare su: il numero dei liquidatori, la loro nomina, i loro poteri e gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa.
I liquidatori hanno il potere di compiere ogni atto utile alla liquidazione della società. Nei loro confronti può essere esercitata l’azione di responsabilità, proposta sia dai soci che dai creditori sociali. I liquidatori sono tenuti alla redazione e al deposito del bilancio della società in liquidazione. Ai sensi dell’art. 2491 c.c., non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali.
L’art. 2487-ter disciplina la normativa relativa alla revoca dello stato di liquidazione. La revoca ha effetto decorsi 60 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori, ovvero dopo il pagamento dei creditori dissenzienti.
I liquidatori, una volta terminate le operazioni di liquidazione, redigono il bilancio finale, riportante l’indicazione della parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo residuo. Una volta depositato il bilancio, decorso il termine di 90 giorni senza che siano stati proposti reclami, si intende approvato (art. 2492 c.c.). Ai sensi dell’art. 2495 c.c., dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. I creditori sociali non totalmente soddisfatti dopo la cancellazione della società, possono provvedere a richiedere ai soci o ai liquidatori se la il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi, la soddisfazione del credito.

Come atto finale, i liquidatori dovranno depositare i libri contabili della società presso il registro delle imprese, dove verranno conservati per dieci anni. 

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