Le società in generale
L’art. 2247 c.c. sancisce che con
il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli
utili. I requisiti essenziali del contratto di società sono quindi:
- i conferimenti: la società non può venire ad esistenza senza la costituzione di un fondo sociale. I conferimenti sono quegli atti traslativi a titolo oneroso, con i quali i soci adempiono alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società. I soci possono conferire denaro, beni in proprietà, beni in godimento, crediti e la propria opera;
- l'esercizio in comune dell'attività economica;
- la partecipazione agli utili: non è obbligatorio che tutti i soci partecipino in ugual misura alla divisione degli utili, ma è vietata la stipulazione del patto leonino (art. 2265 c.c.), ossia il patto con il quale uno o più soci sono esclusi totalmente da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.
L’oggetto sociale rappresenta la particolare attività economica per
il cui esercizio le parti stipulanti il contratto di società si impegnano ai
conferimenti. L'indicazione dell'oggetto sociale nel contratto è richiesta
espressamente dall'ordinamento per tutti i tipi di società, eccetto che per la
società semplice. L'oggetto sociale deve inoltre essere possibile, lecito,
determinato e deve consistere in un'attività economica.
Le società si differenziano in
società di persone e società di capitali. Tra le società di persone vi sono la società semplice, la società in
accomandita semplice e la società in nome collettivo. Tra quelle di capitali vi sono la società per azioni,
la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata. Le
società appena elencate sono tutte con scopo
di lucro, inoltre, sempre tra le società di capitali, vi sono quelle a scopo mutualistico: queste sono le
società cooperative a mutualità prevalente, le società cooperative non a
mutualità prevalente e le società di mutua assicurazione. Le società che
svolgono un esercizio di un'attività commerciale, in base all'articolo 2249
c.c., non possono assumere la forma di società semplice.
Nelle società di capitali si
realizza un'autonomia patrimoniale
perfetta, quindi i soci rispondono delle obbligazioni sociali soltanto nei
limiti della quota conferita. Ciò significa che i creditori particolari del
socio non possono soddisfarsi sul patrimonio sociale, mentre i creditori
sociali non possono pretendere che i soci facciano fronte con i loro patrimoni
personali agli eventuali debiti contratti dalla società. Le società di persone
sono caratterizzate invece dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci
per le obbligazioni sociali (autonomia
patrimoniale imperfetta). Nelle società semplici è però possibile stipulare
un patto contrario per alcuni soci, i quali rispondono quindi in modo limitato
per le obbligazioni sociali. Responsabilità illimitata (art. 2740 c.c) significa
che i soci rispondono per le obbligazioni sociali con tutti i loro beni presenti
e futuri, mentre per responsabilità solidale, in base all'art. 1292 c.c., si
intende che il creditore sociale può rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci ed
esigere da lui l'adempimento dell'intera obbligazione.
Per quanto riguarda il potere di amministrazione, nelle
società di persone questo inerisce direttamente alla qualità di socio, quindi
ciascun socio è amministratore della società. L'amministrazione può essere
esercitata disgiuntamente da ciascuno dei soci, oppure congiuntamente (art.
2257 c.c.).
Nelle società di persone è
prevista l'intrasferibilità della
qualità di socio senza il consenso degli altri associati, salvo diversa
disposizione dell'atto costitutivo. Il contratto di società si presenta quindi
come un contratto “intuitu personae”,
ossia come un contratto nel quale l'identità o le qualità personali di ciascuno
dei contraenti determinano il consenso degli altri contraenti. Nelle società di
capitali, al contrario, la qualità di socio è liberamente trasferibile, infatti
la sostituzione della persona del socio non richiede alcuna modificazione del
contratto di società e si attua esclusivamente per volontà del cedente e del
cessionario o, nel caso di morte del socio, secondo il meccanismo delle
successioni.
Una società che ha un oggetto commerciale non può costituirsi
in forma di società semplice, ma una società avente oggetto non commerciale può
adottare qualsiasi forma societaria. L’iscrizione al registro delle imprese è
però obbligatoria per tutte le società, incluse quelle costituite in forma di
società semplice.
Nel 2012, con il D.L. 179/2012, è stata introdotta la start-up innovativa, ossia quella
società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, le cui azioni o
quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione ed hanno per
oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Nel 2015 è stata introdotta la possibilità di costituire le start-up innovative
con firma elettronica, attraverso un modello standard tipizzato, senza necessità
di ricorrere al notaio. L'atto costitutivo e le successive modifiche societarie
potranno quindi continuare ad essere redatti per atto pubblico, ma anche per
atto sottoscritto con firma digitale.
Per poter qualificare un'impresa come start-up innovativa sono
richiesti alcuni requisiti:
- la società deve essere costituita e svolgere attività di impresa da non più di 60 mesi;
- la società deve essere residente in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di Euro;
- non deve distribuire o aver distribuito utili;
- deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.
- spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società di ammontare uguale o superiore al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
- la società deve impiegare come dipendenti o collaboratori, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca o in possesso di laurea, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro, personale in possesso di laurea magistrale;
- la società inoltre deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale.
Presso il registro delle imprese è stata istituita un'apposita sezione
con l'iscrizione obbligatoria per tutte le start-up innovative.
L'incubatore di start-up innovative certificato è invece quella
società di capitali costituita per sostenere la nascita e lo sviluppo di
start-up innovative.
Le piccole-medio imprese (PMI)
sono invece quelle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato
annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo
non supera i 43 milioni di Euro. Sono costituite sotto forma di società di
capitali, anche in forma di cooperativa e devono avere i seguenti requisiti:
- residenza in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da soggetti revisori contabili;
- le loro azioni non devono essere quotate in mercati regolamentati;
- deve essere prevista l'assenza di iscrizione nel registro speciale previsto per le start-up innovative e l'incubatore certificato.
Il nuovo art. 2435-ter c.c. individua le società di capitali di
ridotte dimensioni (microimprese) che
possono adottare il bilancio super
semplificato. Sono considerate tali le società che non hanno emesso titoli
negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o successivamente
per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti tre limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale non superiore a € 175.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni uguali o minori a € 350.000;
- numero medio degli occupati nel corso del periodo non superiore alle cinque unità.
Tali imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in
base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma
abbreviata, applicando anche gli stessi criteri di valutazione.
Sia le S.r.l. che le S.p.A. possono essere costituite in forma unipersonale. La responsabilità
dell’unico azionista è illimitata solamente quando:
- non è stato versato l’intero ammontare dei conferimenti in denaro all’atto della costituzione (art. 2342 e 2464 c.c.);
- non è stata effettuata la pubblicità dei dati relativi all’unico socio presso il registro delle imprese (art. 2362 e 2470 c.c.).
Le società occulte o interne sono quelle in cui i soci affidano i
rapporti esterni ad uno solo di essi. La società
apparente invece ricorre quando due o più persone, tra loro non legate da
alcun contratto di società, si comportano in modo da ingenerare nei terzi la
convinzione che essi agiscano in qualità di soci. La giurisprudenza in tal caso
assoggetta la società apparente alle medesime conseguenze che sarebbero
derivate dall’effettiva esistenza della società.
Quando le società di persone sono
costituite per accordo verbale, si parla di società di fatto e sono assoggettate alle norme delle società
semplici se non esercitano attività commerciale, oppure a quelle delle società
in accomandita semplice nel caso opposto.
Le società irregolari sono quelle per le quali i soci non hanno
provveduto all’iscrizione dell’atto costitutivo presso il registro delle
imprese. Queste possono essere solamente le s.n.c. e le s.a.s., mentre la
mancata registrazione per le società di capitali comporta l’inesistenza
della società stessa.
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