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Società in nome collettivo e società in accomandita semplice

La società in nome collettivo Nella s.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). I patti che limitano la responsabilità o che escludono la solidarietà non producono effetto nei confronti dei terzi, ma hanno validità interna tra i soci. La stipulazione del contratto di s.n.c. deve essere fatta per iscritto o mediante una scrittura privata autenticata dal notaio, oppure ancora con atto pubblico. Il contratto o la copia dell'atto pubblico dovranno poi essere iscritti nell'ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni (art. 2296 c.c.). La mancata iscrizione comporta l’irregolarità della società, che resta però valida: in tal caso si applicheranno le norme della società semplice. Le modifiche dell'atto costitutivo vanno adottate dall'assemblea sociale all'unanimità, se non è convenuto diversamente, ad esclusione delle delibere di fusione e trasformazione in società di capitali, per le quali so...