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Le società di persone - La società semplice


Gli articoli dal 2251 al 2290 c.c. disciplinano la società semplice, ossia quella società che può esercitare un’attività avente per oggetto un’impresa non commerciale (attività agricole, attività di gestione di immobili, ecc.). Per le società semplici il contratto non è soggetto a forme particolari, salvo quelle necessarie per la natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.). È richiesta la forma scritta, a pena di nullità, quando vengono conferiti diritti reali o personali di godimento a tempo indeterminato o per un periodo di tempo non inferiore a 9 anni, su beni immobili (art. 2643, n. 10, c.c.). È comunque richiesta la forma scritta del contratto sociale per poter procedere all'iscrizione della società semplice nel registro delle imprese, al fine di pubblicità-notizia.

Il capitale sociale e il patrimonio sociale nelle società semplici corrispondono solo nella fase iniziale della società. La disciplina dei conferimenti è dettata dall'art. 2253 c.c., nel quale è stabilito l’obbligo, da parte del socio, di eseguire i conferimenti determinati dal contratto sociale. Se il contratto sociale non stabilisce nulla, è previsto l'obbligo, da parte dei soci, di effettuare conferimenti in parti uguali tra loro, tali da permettere il conseguimento dell'oggetto sociale. Nelle società di persone può essere conferita ogni entità suscettibile di valutazione economica: in particolare, per i beni conferiti in piena proprietà, è prevista l'applicabilità delle norme sulla vendita, quindi il socio si assume il rischio per il perimento della cosa conferita fin quando la sua titolarità non passi alla società stessa. Per i beni conferiti in semplice godimento, in base all'art. 2254 c.c., si applicano le norme sulla locazione, quindi il rischio per le cose oggetto dell'apporto resta a carico del socio. Quando viene conferito un credito, in caso di insolvenza del debitore, il socio sarà tenuto al rimborso delle spese entro i limiti del valore attribuito al conferimento nel contratto sociale. Nelle società semplici è inoltre ammessa la partecipazione dei soci d’opera, che vedono ricompensato il loro lavoro attraverso la partecipazione, in proporzione, ai guadagni della società. Se il socio d’opera non è più in grado di prestare la propria attività, anche se le cause non sono a lui imputabili, può essere escluso dalla società per impossibilità allo svolgimento dell’opera conferita (art. 2286 c.c.). In fase di liquidazione, al socio d’opera sarà liquidata la parte di capitale in eccedenza in base alla quota di partecipazione agli utili e la sua soddisfazione avverrà solo dopo quella di tutti gli altri soci che hanno conferito capitali. In base a quanto stabilito dall'art. 2256 c.c., i soci non possono servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

Per quanto riguarda l'amministrazione, nelle società semplici il potere di amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (amministrazione disgiuntiva) e in tal caso è riconosciuto il potere, a ciascuno degli altri soci, di opporsi all'operazione da compiere, prima che la stessa sia compiuta (art. 2257 c.c.). Nel caso di amministrazione congiuntiva invece, è richiesto il consenso di tutti gli altri amministratori per il compimento degli atti gestionali. I patti contrattuali possono inoltre prevedere un'amministrazione limitata ad alcuni soci soltanto. L'amministratore nominato con il contratto sociale può essere revocato solo per giusta causa, mentre quello nominato con un atto separato sarà revocabile in base alle norme sul mandato (art. 2259 c.c.). L'amministratore è colui che ha la gestione dell'impresa collettiva, quindi ha carattere interno; il rappresentante è invece colui che ha il potere di esprimere all'esterno la volontà sociale di agire nei confronti dei terzi, in nome della società, e quindi ha carattere esterno. È prevista dall’art. 2260 c.c. l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori: l'azione tende ad ottenere la condanna degli amministratori al risarcimento del danno subito dalla società.

Il codice civile non prevede per la società semplice l'esistenza dell'assemblea dei soci ed è quindi sufficiente raccogliere anche separatamente le singole volontà. In alcuni casi l'unanimità è espressamente prevista dalla legge, come nel caso di scioglimento della società, mentre in altre ipotesi la legge ritiene sufficiente la maggioranza dei soci.

L'art. 2263 c.c. dispone che le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Il diritto alla partecipazione agli utili si acquisisce attraverso l’approvazione all'unanimità del rendiconto, il quale, in base all'art. 2261 c.c., è predisposto dagli amministratori alla fine di ogni esercizio. I soci, al contrario, non sopportano le perdite periodicamente, ma si vedranno ridurre il valore della partecipazione sociale in proporzione alle perdite subite e solo in fase di liquidazione della società saranno chiamati, eventualmente, a coprire la differenza negativa con il capitale sociale originario.

Delle obbligazioni assunte in nome della società dai soci amministratori forniti di rappresentanza rispondono il patrimonio sociale, i soci che hanno agito in nome e per conto della società e gli altri soci, salvo patto contrario (art. 2267 c.c.). Nella società semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile (art. 2268 c.c.). Il socio ha però il beneficio della preventiva escussione ed ha l'obbligo di indicare su quali beni il creditore può agevolmente soddisfarsi.  Il socio sarà tenuto a pagare ove non provi che nel patrimonio sociale esistono dei beni non solo sufficienti, ma anche prontamente e agevolmente aggredibili dal creditore istante. Il socio che ha provveduto al pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del patrimonio della società e degli altri soci, in proporzione alla partecipazione di ciascuno di essi alle perdite. Il creditore particolare del socio invece non può mai soddisfarsi sul patrimonio sociale, ma può soltanto far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio, compiere atti conservativi sulla quota spettante al socio nel caso di liquidazione e chiedere la liquidazione della quota del socio suo debitore: in questo caso la società deve provvedere entro 3 mesi dalla domanda. Quest'ultima ipotesi è esclusa per le società in nome collettivo e per quelle in accomandita semplice, in quanto il creditore particolare non può, finché dura la società, chiedere la liquidazione della quota del socio. L’art. 2271 c.c. stabilisce inoltre che non è ammessa compensazione tra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio.

L’art. 2269 c.c. disciplina l’ipotesi di ingresso di un nuovo socio in una società già operante, il quale risponde anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente al suo inserimento nella società: egli è quindi responsabile personalmente e solidalmente per le obbligazioni sociali presenti, passate e future. Per il socio uscito dalla compagine sociale, l’art. 2290 c.c. prevede invece il mantenimento della responsabilità personale e patrimoniale per le obbligazioni assunte prima dello scioglimento e non ancora adempiute.

La società, in base all’art. 2272 c.c., si scioglie:
  1. per il decorso del termine;
  2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
  3. per la volontà di tutti i soci;
  4. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di 6 mesi questa non è ricostituita;
  5. per le altre cause previste dal contratto sociale.

Con riferimento alla singola partecipazione sociale, lo scioglimento può avvenire nei casi di morte del socio, per recesso volontario e per esclusione ad opera degli altri soci. Il recesso è il diritto del socio di terminare il rapporto sociale che lo lega agli altri soci (art. 2285 c.c.). Il socio può, in qualunque momento, recedere dalla società quando sussistono determinati presupposti: la società sia contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, il succedersi dei casi previsti nel contratto sociale e quando sussiste una giusta causa. Nella prima ipotesi il socio può recedere liberamente dalla società dandone opportuna comunicazione indirizzata agli altri soci. Il recesso deve essere comunicato con un preavviso di almeno 3 mesi e solo decorso tale termine produrrà i suoi effetti. In presenza di giusta causa, il socio recede mediante comunicazione rivolta agli altri soci, ma il recesso in tal caso ha effetto immediato.
Gli artt. da 2286 a 2288 c.c. dettano la disciplina dell’esclusione del socio. Questa può avvenire sia per volontà degli altri soci, sia per cause estranee alla loro volontà, ma che producono immediatamente effetti al loro verificarsi. Ai sensi dell’art. 2287 c.c., l’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Il socio può opporsi alla delibera di esclusione, entro i 30 giorni, davanti al tribunale che può anche disporre la sospensione dell’esecuzione.
L’esclusione opera anche di diritto (art. 2288 c.c.) in due specifici casi: il fallimento di uno dei soci e la liquidazione della quota su richiesta di un creditore particolare di uno dei soci. Il primo caso opera automaticamente dal giorno del deposito della sentenza dichiarativa di fallimento, mentre il secondo caso, opera dall'effettiva liquidazione della quota. In caso di morte di uno dei soci è previsto l’obbligo, volto ai soci superstiti, di liquidare la quota, nel termine di 6 mesi, agli eredi del socio defunto. L’art. 2284 c.c. dispone però che i soci superstiti hanno la possibilità di sciogliere anticipatamente la società. Tale scelta comporta il posticipo della liquidazione della quota agli eredi, i quali dovranno aspettare il tempo necessario affinché le operazioni di liquidazione della società siano portate a termine ed il patrimonio residuo risulti essere sufficiente dopo aver provveduto al pagamento di tutti i debiti sociali. I soci possono anche decidere di continuare lo svolgimento dell’attività sociale unitamente agli eredi del socio defunto, con il consenso dei superstiti e degli eredi. Infine i soci superstiti possono anche scegliere di acquistare la quota del socio defunto e liquidare la quota agli eredi (clausola di consolidazione).

Il verificarsi di una delle cause di scioglimento comporta l’automatico stato di liquidazione della società. Da tale momento i soci non dovranno più partecipare all'attività della società e gli amministratori non possono intraprendere nuove operazioni sociali, poiché il loro potere è limitato alla realizzazione dei soli affari urgenti (art. 2274 c.c.). Tutte le limitazioni relative ai soci ed agli amministratori devono essere rese note ai terzi, con adeguati mezzi di pubblicità, per essere loro opponibili.

La fase di liquidazione della società si apre attraverso la nomina dei liquidatori, che possono essere sia i soci non amministratori, sia gli amministratori ed anche i terzi estranei alla società. I liquidatori sono tenuti a rispettare le disposizioni stabilite per i poteri e i doveri degli amministratori. I liquidatori devono ricevere in consegna dagli amministratori i beni ed i documenti della società, unitamente al conto della gestione del periodo immediatamente successivo all'ultimo rendiconto (art. 2277 c.c.). Successivamente i liquidatori e gli amministratori provvedono alla redazione ed alla sottoscrizione dell’inventario dal quale si evincono lo stato attivo e passivo relativo al patrimonio sociale. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per portare a termine la procedura di liquidazione della società e sono i soli responsabili degli atti posti in essere, ai fin della liquidazione della società, rispondendone a titolo di dolo o colpa grave, se compiono nuove operazioni ritenute non riconducibili in alcun modo alla procedura di liquidazione in senso stretto. Prima della eventuale ripartizione del residuo attivo, non appena estinti tutti i debiti sociali, i liquidatori devono restituire i beni conferiti in godimento nello stato in cui si trovano. Il residuo risultante dalla differenza tra l’attivo sociale ed i debiti pagati è destinato al rimborso dei conferimenti (art. 2282 c.c.).

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