Gli articoli dal 2251 al 2290
c.c. disciplinano la società semplice, ossia quella società che può esercitare
un’attività avente per oggetto un’impresa
non commerciale (attività agricole, attività di gestione di immobili, ecc.).
Per le società semplici il contratto non è soggetto a forme particolari, salvo
quelle necessarie per la natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.). È
richiesta la forma scritta, a pena di nullità, quando vengono conferiti diritti
reali o personali di godimento a tempo indeterminato o per un periodo di tempo
non inferiore a 9 anni, su beni immobili (art. 2643, n. 10, c.c.). È comunque
richiesta la forma scritta del contratto sociale per poter procedere
all'iscrizione della società semplice nel registro delle imprese, al fine di pubblicità-notizia.
Il capitale sociale e il patrimonio
sociale nelle società semplici corrispondono solo nella fase iniziale della
società. La disciplina dei conferimenti
è dettata dall'art. 2253 c.c., nel quale è stabilito
l’obbligo, da parte del socio, di eseguire i conferimenti determinati dal
contratto sociale. Se il contratto sociale non stabilisce nulla, è previsto
l'obbligo, da parte dei soci, di effettuare conferimenti in parti uguali tra
loro, tali da permettere il conseguimento dell'oggetto sociale. Nelle società
di persone può essere conferita ogni entità suscettibile di valutazione
economica: in particolare, per i beni conferiti in piena proprietà, è
prevista l'applicabilità delle norme sulla vendita, quindi il socio si assume
il rischio per il perimento della cosa conferita fin quando la sua titolarità
non passi alla società stessa. Per i beni conferiti in semplice godimento,
in base all'art. 2254 c.c., si applicano le norme sulla locazione, quindi il rischio
per le cose oggetto dell'apporto resta a carico del socio. Quando viene conferito
un credito, in caso di insolvenza del debitore, il socio sarà tenuto al
rimborso delle spese entro i limiti del valore attribuito al conferimento nel
contratto sociale. Nelle società semplici è inoltre ammessa la partecipazione
dei soci d’opera, che vedono
ricompensato il loro lavoro attraverso la partecipazione, in proporzione, ai
guadagni della società. Se il socio d’opera non è più in grado di prestare la propria
attività, anche se le cause non sono a lui imputabili, può essere escluso dalla
società per impossibilità allo svolgimento dell’opera
conferita (art. 2286 c.c.). In fase di liquidazione, al socio d’opera sarà
liquidata la parte di capitale in eccedenza in base alla quota di
partecipazione agli utili e la sua soddisfazione avverrà solo dopo quella di
tutti gli altri soci che hanno conferito capitali. In base a quanto stabilito
dall'art. 2256 c.c., i soci non possono servirsi, senza il consenso degli altri
soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli
della società.
Per quanto riguarda l'amministrazione, nelle società semplici
il potere di amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri (amministrazione disgiuntiva) e in tal
caso è riconosciuto il potere, a ciascuno degli altri soci, di opporsi
all'operazione da compiere, prima che la stessa sia compiuta (art. 2257 c.c.). Nel
caso di amministrazione congiuntiva
invece, è richiesto il consenso di tutti gli altri amministratori per il
compimento degli atti gestionali. I patti contrattuali possono inoltre
prevedere un'amministrazione limitata ad alcuni soci soltanto. L'amministratore
nominato con il contratto sociale può essere revocato solo per giusta causa,
mentre quello nominato con un atto separato sarà revocabile in base alle norme
sul mandato (art. 2259 c.c.). L'amministratore è colui che ha la gestione dell'impresa collettiva,
quindi ha carattere interno; il rappresentante è invece colui che ha il potere
di esprimere all'esterno la volontà sociale di agire nei confronti dei terzi,
in nome della società, e quindi ha carattere esterno. È prevista dall’art. 2260
c.c. l'azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori: l'azione tende ad ottenere la condanna degli
amministratori al risarcimento del danno subito dalla società.
Il codice civile non prevede per
la società semplice l'esistenza dell'assemblea
dei soci ed è quindi sufficiente raccogliere anche separatamente le singole
volontà. In alcuni casi l'unanimità è espressamente prevista dalla legge, come
nel caso di scioglimento della società, mentre in altre ipotesi la legge
ritiene sufficiente la maggioranza dei soci.
L'art. 2263 c.c. dispone che le
parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali
ai conferimenti. Il diritto alla partecipazione agli utili si acquisisce
attraverso l’approvazione all'unanimità del rendiconto, il quale, in base all'art.
2261 c.c., è predisposto dagli amministratori
alla fine di ogni esercizio. I soci, al contrario, non sopportano le perdite
periodicamente, ma si vedranno ridurre il valore della partecipazione sociale
in proporzione alle perdite subite e solo in fase di liquidazione della
società saranno chiamati, eventualmente, a coprire la differenza negativa con
il capitale sociale originario.
Delle obbligazioni assunte in
nome della società dai soci amministratori forniti di rappresentanza rispondono
il patrimonio sociale, i soci che hanno agito in nome e per conto della società
e gli altri soci, salvo patto contrario (art. 2267 c.c.). Nella società
semplice il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo
socio illimitatamente responsabile (art. 2268 c.c.). Il socio ha però il
beneficio della preventiva escussione ed ha l'obbligo di indicare su quali beni
il creditore può agevolmente soddisfarsi. Il socio sarà tenuto a pagare ove non provi
che nel patrimonio sociale esistono dei beni non solo sufficienti, ma anche
prontamente e agevolmente aggredibili dal creditore istante. Il socio che ha
provveduto al pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del
patrimonio della società e degli altri soci, in proporzione alla partecipazione
di ciascuno di essi alle perdite. Il creditore particolare del socio
invece non può mai soddisfarsi sul patrimonio sociale, ma può soltanto far
valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio, compiere atti
conservativi sulla quota spettante al socio nel caso di liquidazione e chiedere
la liquidazione della quota del socio suo debitore: in questo caso la società
deve provvedere entro 3 mesi dalla domanda. Quest'ultima ipotesi è esclusa per
le società in nome collettivo e per quelle in accomandita semplice, in quanto
il creditore particolare non può, finché dura la società, chiedere la
liquidazione della quota del socio. L’art. 2271 c.c. stabilisce inoltre che non
è ammessa compensazione tra il debito che un terzo ha verso la società e il
credito che egli ha verso un socio.
L’art. 2269 c.c. disciplina
l’ipotesi di ingresso di un nuovo socio
in una società già operante, il quale risponde anche per le obbligazioni
sociali sorte anteriormente al suo inserimento nella società: egli è quindi
responsabile personalmente e solidalmente per le obbligazioni sociali presenti,
passate e future. Per il socio uscito
dalla compagine sociale, l’art. 2290 c.c. prevede invece il mantenimento della
responsabilità personale e patrimoniale per le obbligazioni assunte prima dello
scioglimento e non ancora adempiute.
La società, in base all’art. 2272 c.c., si scioglie:
- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- per la volontà di tutti i soci;
- quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di 6 mesi questa non è ricostituita;
- per le altre cause previste dal contratto sociale.
Con riferimento alla singola
partecipazione sociale, lo scioglimento
può avvenire nei casi di morte del socio, per recesso volontario e per
esclusione ad opera degli altri soci. Il recesso
è il diritto del socio di terminare il rapporto sociale che lo lega agli altri
soci (art. 2285 c.c.). Il socio può, in qualunque momento, recedere dalla
società quando sussistono determinati presupposti: la società sia contratta a
tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, il succedersi dei
casi previsti nel contratto sociale e quando sussiste una giusta causa. Nella
prima ipotesi il socio può recedere liberamente dalla società dandone opportuna
comunicazione indirizzata agli altri soci. Il recesso deve essere comunicato
con un preavviso di almeno 3 mesi e solo decorso tale termine produrrà i suoi
effetti. In presenza di giusta causa, il socio recede mediante comunicazione
rivolta agli altri soci, ma il recesso in tal caso ha effetto immediato.
Gli artt. da 2286 a 2288 c.c.
dettano la disciplina dell’esclusione
del socio. Questa può avvenire sia per volontà degli altri soci, sia per cause estranee alla loro volontà,
ma che producono immediatamente effetti al loro verificarsi. Ai sensi dell’art.
2287 c.c., l’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non
computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi
30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Il socio può opporsi
alla delibera di esclusione, entro i 30 giorni, davanti al tribunale che può
anche disporre la sospensione dell’esecuzione.
L’esclusione opera anche di diritto (art. 2288 c.c.) in due
specifici casi: il fallimento di uno dei soci e la liquidazione della quota su
richiesta di un creditore particolare di uno dei soci. Il primo caso opera
automaticamente dal giorno del deposito della sentenza dichiarativa di
fallimento, mentre il secondo caso, opera dall'effettiva liquidazione della
quota. In caso di morte di uno dei soci è previsto l’obbligo, volto ai soci
superstiti, di liquidare la quota, nel termine di 6 mesi, agli eredi del socio
defunto. L’art. 2284 c.c. dispone però che i soci superstiti hanno la
possibilità di sciogliere anticipatamente la società. Tale scelta
comporta il posticipo della liquidazione della quota agli eredi, i quali
dovranno aspettare il tempo necessario affinché le operazioni di liquidazione
della società siano portate a termine ed il patrimonio residuo risulti essere
sufficiente dopo aver provveduto al pagamento di tutti i debiti sociali. I soci
possono anche decidere di continuare lo svolgimento dell’attività sociale unitamente agli eredi del socio defunto, con il
consenso dei superstiti e degli eredi. Infine i soci superstiti possono anche
scegliere di acquistare la quota del socio defunto e liquidare la quota agli
eredi (clausola di consolidazione).
Il verificarsi di una delle cause di scioglimento comporta l’automatico
stato di liquidazione della società.
Da tale momento i soci non dovranno più partecipare all'attività della società e gli amministratori non possono intraprendere nuove
operazioni sociali, poiché il loro potere è limitato alla realizzazione dei
soli affari urgenti (art. 2274 c.c.). Tutte le limitazioni relative ai soci ed
agli amministratori devono essere rese note ai terzi, con adeguati mezzi di pubblicità,
per essere loro opponibili.
La fase di liquidazione
della società si apre attraverso la nomina dei liquidatori, che possono essere
sia i soci non amministratori, sia gli amministratori ed anche i terzi estranei
alla società. I liquidatori sono tenuti a rispettare le disposizioni stabilite
per i poteri e i doveri degli amministratori. I liquidatori devono ricevere in
consegna dagli amministratori i beni ed i documenti della società, unitamente al conto della gestione del periodo
immediatamente successivo all'ultimo rendiconto (art. 2277 c.c.). Successivamente
i liquidatori e gli amministratori provvedono alla redazione ed alla
sottoscrizione dell’inventario dal
quale si evincono lo stato attivo e passivo relativo al patrimonio sociale. I
liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti ritenuti necessari per
portare a termine la procedura di liquidazione della società e sono i soli
responsabili degli atti posti in essere, ai fin della liquidazione della
società, rispondendone a titolo di dolo o colpa grave, se compiono nuove
operazioni ritenute non riconducibili in alcun modo alla procedura di
liquidazione in senso stretto. Prima della eventuale ripartizione del residuo
attivo, non appena estinti tutti i debiti sociali, i liquidatori devono restituire
i beni conferiti in godimento nello stato in cui si trovano. Il residuo
risultante dalla differenza tra l’attivo
sociale ed i debiti pagati è destinato al rimborso dei conferimenti (art. 2282
c.c.).
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