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Società di capitali - S.r.l., S.a.p.a., Società quotate e Gruppi societari


Società in accomandita per azioni

Nella società in accomandita per azioni coesistono due categorie di soci: gli accomandatari, che hanno il potere di amministrare e sono responsabili illimitatamente delle obbligazioni sociali, e gli accomandanti, che rispondono solamente limitatamente alla loro quota. La società per acquistare la personalità giuridica deve obbligatoriamente iscriversi nel registro delle imprese. In base all’art. 2454 c.c., il capitale sociale non può essere inferiore a € 50.000. La denominazione sociale si forma con l’indicazione del tipo sociale e il nome di almeno un socio accomandatario, anche se è defunto o receduto, ma non è mai possibile adottare un nome di fantasia come per le S.p.A. (art. 2453 c.c.). L’atto costitutivo deve indicare le persone dei soci accomandatari i quali assumono di diritto la carica di amministratori e la conservano senza limiti di tempo. I nuovi amministratori sono nominati dall’assemblea, con l’approvazione individuale degli amministratori rimasti in carica, e assumono la qualità di soci accomandatari dal momento dell’accettazione. L’accomandatario che cessa dalla carica di amministratore non risponde per le obbligazioni della società sorte dopo l’iscrizione nel registro delle imprese della cessazione (art. 2461 c.c.). La società in accomandita per azioni si scioglie anche nell’ipotesi di cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, se nel termine di 180 giorni non si è provveduto alla loro sostituzione: in questo periodo la società è amministrata da un amministratore provvisorio che però non assume la qualità di accomandatario e può anche essere un soggetto terzo, estraneo alla società, chiamato dal collegio sindacale per svolgere gli atti di ordinaria amministrazione (art. 2458 c.c.).

Società a responsabilità limitata

La S.r.l., in base a quanto stabilito dall’art. 2463 c.c., deve costituirsi con atto pubblico e l’atto societario può essere sottoscritto solo in forma simultanea, non essendo prevista la pubblica sottoscrizione. Il suo capitale sociale non può essere inferiore a € 10.000. Nel 2013 è stata tuttavia introdotta la possibilità, per tutte le S.r.l., di determinare l’ammontare del capitale in misura inferiore ad euro 10.000, pari almeno ad un euro, con conferimenti esclusivamente in denaro. In questa ipotesi sorge però l’obbligo per la società di accantonare una somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio pari almeno d’1/5 degli stessi, obbligo che permane sino a che riserve e capitale non abbiano raggiunto l’ammontare di € 10.000. La riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite, con obbligo di sua reintegrazione laddove essa sia diminuita.
Le partecipazioni sociali possono non essere proporzionali ai conferimenti prestati. Il valore globale dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare totale del capitale sociale. Possono essere conferiti nella S.r.l. tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Possono essere conferite prestazioni d’opera o servizi a condizione che il socio presti alla società una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi assunti e per l’intero valore ad essi assegnato. Se l’atto costitutivo lo consente, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite da una cauzione di importo corrispondente. Le quote corrispondenti ai conferimenti di beni in natura e di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione (art. 2464 c.c.).
Nella S.r.l. in alternativa al versamento del 25% dei conferimenti in denaro è prevista la possibilità di stipulare una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria per un importo almeno corrispondente. Il socio potrà comunque sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in denaro. In base all’art. 2464 c.c., il versamento del 25% dei conferimenti in denaro avviene direttamente all’organo amministrativo.
La S.r.l. acquista la personalità giuridica solamente con l’iscrizione nel registro delle imprese. Le quote dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in base a quanto stabilito dall’art. 2468 c.c. I certificati di quota sono documenti rilasciati ai soci e svolgono funzione non costitutiva, ma meramente probatoria; in essi la situazione di socio non è incorporata ma solo menzionata.
In base agli art. da 2469 a 2470 c.c., le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo. L’atto di trasferimento deve essere redatto per iscritto con firma autenticata dal notaio, il quale provvederà a depositare lo stesso per l’iscrizione nel registro delle imprese entro 30 giorni. Nel caso di trasferimento di quote di S.r.l. con atto sottoscritto digitalmente da un dottore commercialista, non è necessario l’intervento del notaio. L’effetto del trasferimento nei confronti della società, a seguito dell’abrogazione del libro dei soci, si determina dal momento in cui viene depositato l’atto presso il registro delle imprese. La cessazione dello status di socio avviene per recesso, trasferimento o espropriazione della quota, esclusione del socio, fallimento del socio e vendita coattiva della quota per morosità (art. da 2469 a 2473 bis c.c.).

I componenti dell’organo amministrativo, ai sensi dell’art. 2475 c.c., possono essere scelti anche tra i non soci. La legge non prevede una durata massima per la carica degli amministratori, quindi spetta ai soci indicare nell’atto costitutivo la durata della carica e disciplinare le cause istintive del rapporto di amministrazione. In base all’art. 2476 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni ad essa derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. La responsabilità degli amministratori si estende solidalmente anche ai soci non amministratori che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l’operazione dannosa.

In base all’art. 2477 c.c. è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo quando:
·         per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti stabiliti per la redazione del bilancio in forma abbreviata;
·         la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
·         la società controlla altre società sottoposte obbligatoriamente alla revisione legale dei conti.
La sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca. L’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2477 c.c., può prevedere la nomina di un organo di controllo o di un revisore e in assenza di specificazione, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Nell’ipotesi in cui i controlli siano obbligatori occorre procedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore. Nel caso di nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per l’S.p.A. Sarà la società stessa a stabilire nell’atto costitutivo a quali controlli sottoporsi e potrà scegliere se nominare un organo di controllo unipersonale che svolga le funzioni di sindaco con annesse funzioni di revisione legale dei conti, oppure se nominare esclusivamente un revisore, delegato ai controlli contabili. In presenza di un sindaco unico, deve essere necessariamente nominato un supplente, per poter garantire la continuità delle operazioni di controllo.

L’assemblea dei soci è regolata dagli art. 2479 c.c. e seguenti. I soci decidono sulle materie di loro competenza attribuite dall’atto costitutivo e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano un terzo del capitale sociale. Le materie sulle quali sono tenuti a deliberare i soci sono stabilite dall’art. 2479 c.c.
Le modalità di convocazione dell’assemblea sono rimesse alla determinazione dell’atto costitutivo e in sua mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza; l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Qualora l’assemblea sia chiamata a decidere in merito a modificazioni dell’atto costitutivo o a decisioni che in passato erano esclusivamente dell’assemblea straordinaria, che oggi non esiste più, le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Le decisioni possono essere prese anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: in tal caso non è richiesta la preventiva convocazione dell’assemblea. Il voto dei soci vale in misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale. Tutte le decisioni extra assembleari devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

In base all’art. 2480 c.c., le modificazioni apportate all’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci ed il verbale deve essere redatto da un notaio. L’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2481 c.c., può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. La decisione di aumento del capitale può essere attuata solo se i conferimenti precedentemente dovuti sono stati integralmente eseguiti. Qualora l’aumento avvenga mediante l’apporto di nuovi conferimenti, i soci hanno il diritto di sottoscrivere l’aumento medesimo in misura proporzionale alle partecipazioni da essi possedute al momento della decisione (art. 2481-bis c.c.). La riduzione del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2482 c.c., può avvenire con il rimborso ai soci delle quote pagate o con la liberazione degli stessi dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti. Nelle S.r.l., quando risulta che in conseguenza di perdite il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori devono convocare l’assemblea dei soci per deliberare sugli opportuni provvedimenti (art. 2482-bis c.c.).

Titoli di debito e finanziamenti dei soci
La S.r.l., ai sensi dell’art. 2483 c.c., può emettere titoli di debito come forma di finanziamento societaria. I titoli di debito possono essere emessi solo previa previsione dell’atto costitutivo, che attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori. I titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti eseguiti dai soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Tale disciplina si applica solo ai finanziamenti che siano stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria societaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. I finanziamenti erogati dai soci alle società in crisi, in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, devono considerarsi prededucibili fino alla concorrenza dell’80% del loro ammontare.

S.r.l. unipersonale
Nella S.r.l. unipersonale, negli atti e nella corrispondenza della società deve essere fatta espressa menzione dell’esistenza di un solo socio (art. 2250 c.c.). All’atto della costituzione della società, il conferimento in denaro deve essere interamente versato e non è ammesso il richiamo dilazionato della percentuale residua. Nel caso di unicità sopravvenuta, l’unico socio deve completare entro 90 giorni il versamento della rimanente percentuale di conferimento. I contratti tra la società e l’unico socio, nonché le operazioni a favore dell’unico socio, per essere opponibili ai creditori devono essere trascritti nel libro delle decisioni degli amministratori o risultare da atto scritto (art. 2478 c.c.). Delle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e i creditori sociali non possono avanzare pretese sul patrimonio personale dell’unico socio (art. 2462 c.c.).

Società semplificata a responsabilità limitata
La società semplificata a responsabilità limitata è regolata dall’art. 2463 bis c.c.. Possono essere costituite con contratto o atto unilaterale da persone fisiche senza limiti di età. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico. La denominazione di S.r.l. semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.


Società quotate sui mercati regolamentati
L’art. 2325 bis c.c. precisa che le norme dettate dal codice civile in tema di S.p.A. si applicano alle società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali. Sono considerate piccole e medie imprese quotate gli emittenti azioni quotate che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio, anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di Euro ovvero una capitalizzazione media di mercato nell’ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di Euro. Le società quotate possono scegliere un modello di amministrazione tra quello tradizionale, monistico o dualistico. L’art. 147 ter del TUF prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a 1/40 del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob. Il collegio sindacale delle società quotate deve essere composto da un numero non inferiore a tre membri effettivi e non inferiore a due membri supplenti, ma possono essere nominati anche più sindaci. L’assemblea delle società quotate è convocata entro il 30º giorno precedente la data dell’assemblea, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. Nel caso di assemblea convocata per l’elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, la pubblicazione deve avvenire almeno 40 giorni prima di quello fissato per l’assemblea, mentre per l’assemblea convocata per deliberare sulla riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 o che portano il capitale al di sotto del minimo legale, deve avvenire almeno 21 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.

Gruppi societari
Nei gruppi di società una serie di imprese societarie sono soggette a un’unica direzione, svolta da una società capogruppo che le controlla e le dirige. In base all’art. 2359 c.c., sono considerate società controllate:
·         le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
·         le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea;
·         le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole, che si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, o un decimo nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati.
Ai sensi dell’art. 2359-bis c.c., la società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e possono inoltre essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L’acquisto delle azioni o delle quote deve essere autorizzato dall’assemblea e in nessun caso il valore delle azioni acquistate può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante, qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tale fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate. Deve essere costituita e mantenuta, finché le azioni o quote non siano trasferite, una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni o quote della società controllante iscritto nell’attivo del bilancio.
In base all’art. 2497 c.c., le società e gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, violano i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, agendo nell’interesse proprio e altrui, rispondono nei confronti delle medesime società partecipate, nonché nei confronti dei creditori sociali, per il pregiudizio arrecato sia alla redditività sia al valore della partecipazione sociale. Il danno deve essere valutato non con riferimento alla singola operazione, ma considerando il risultato complessivo dell’attività di direzione e di coordinamento.
L’art. 2497-bis c.c. stabilisce l’obbligo per la società di indicare, negli atti e nella corrispondenza, la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta. Gli amministratori devono provvedere a tale pubblicità anche tramite l’iscrizione presso la sezione del registro delle imprese appositamente istituita, nella quale vengono iscritte le società e gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
Ai sensi dell’art. 2497-ter c.c., le decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, devono essere analiticamente motivate e devono inoltre indicare le ragioni che hanno indotto all’assunzione di una determinata decisione.
L’art. 2497-quater c.c. concede la possibilità ai soci di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di recedere dalla società al verificarsi di specifiche situazioni.
In base all’art. 2497-sexies c.c., si presume, salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o dall’ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla.

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