Società in
accomandita per azioni
Nella società in accomandita per azioni coesistono due categorie di
soci: gli accomandatari, che hanno
il potere di amministrare e sono responsabili illimitatamente delle
obbligazioni sociali, e gli accomandanti,
che rispondono solamente limitatamente alla loro quota. La società per
acquistare la personalità giuridica deve obbligatoriamente iscriversi nel
registro delle imprese. In base all’art. 2454 c.c., il capitale sociale non può
essere inferiore a € 50.000. La denominazione sociale si forma con
l’indicazione del tipo sociale e il nome di almeno un socio accomandatario,
anche se è defunto o receduto, ma non è mai possibile adottare un nome di
fantasia come per le S.p.A. (art. 2453 c.c.). L’atto costitutivo deve indicare
le persone dei soci accomandatari i quali assumono di diritto la carica di amministratori e la
conservano senza limiti di tempo. I nuovi amministratori sono nominati
dall’assemblea, con l’approvazione individuale degli amministratori rimasti in
carica, e assumono la qualità di soci accomandatari dal momento dell’accettazione.
L’accomandatario che cessa dalla carica di amministratore non risponde per le
obbligazioni della società sorte dopo l’iscrizione nel registro delle imprese
della cessazione (art. 2461 c.c.). La società in accomandita per azioni si scioglie anche nell’ipotesi di
cessazione dall’ufficio di tutti gli amministratori, se nel termine di 180
giorni non si è provveduto alla loro sostituzione: in questo periodo la società
è amministrata da un amministratore provvisorio che però non assume la
qualità di accomandatario e può anche essere un soggetto terzo, estraneo alla
società, chiamato dal collegio sindacale per svolgere gli atti di ordinaria
amministrazione (art. 2458 c.c.).
Società a
responsabilità limitata
La S.r.l., in base a quanto stabilito dall’art. 2463 c.c., deve
costituirsi con atto pubblico e l’atto societario può essere sottoscritto solo
in forma simultanea, non essendo prevista la pubblica sottoscrizione. Il suo capitale sociale non può essere
inferiore a € 10.000. Nel 2013 è stata tuttavia introdotta la possibilità, per
tutte le S.r.l., di determinare l’ammontare del capitale in misura inferiore ad
euro 10.000, pari almeno ad un euro, con conferimenti esclusivamente in denaro.
In questa ipotesi sorge però l’obbligo per la società di accantonare una somma
da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio pari almeno d’1/5 degli
stessi, obbligo che permane sino a che riserve e capitale non abbiano raggiunto
l’ammontare di € 10.000. La riserva può essere utilizzata solo per imputazione
a capitale e per copertura di eventuali perdite, con obbligo di sua
reintegrazione laddove essa sia diminuita.
Le partecipazioni sociali
possono non essere proporzionali ai conferimenti prestati. Il valore globale
dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare totale del capitale
sociale. Possono essere conferiti nella S.r.l. tutti gli elementi
dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Possono essere conferite
prestazioni d’opera o servizi a condizione che il socio presti alla società una
polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia degli obblighi
assunti e per l’intero valore ad essi assegnato. Se l’atto costitutivo lo
consente, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite da una
cauzione di importo corrispondente. Le quote corrispondenti ai conferimenti di
beni in natura e di crediti devono essere integralmente liberate al momento
della sottoscrizione (art. 2464 c.c.).
Nella S.r.l. in alternativa al versamento del 25% dei conferimenti in
denaro è prevista la possibilità di stipulare una polizza assicurativa o una
fideiussione bancaria per un importo almeno corrispondente. Il socio potrà
comunque sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del
corrispondente importo in denaro. In base all’art. 2464 c.c., il versamento del
25% dei conferimenti in denaro avviene direttamente all’organo amministrativo.
La S.r.l. acquista la personalità
giuridica solamente con l’iscrizione nel registro delle imprese. Le quote
dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non possono costituire
oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, in base a quanto
stabilito dall’art. 2468 c.c. I certificati di quota sono documenti rilasciati
ai soci e svolgono funzione non costitutiva, ma meramente probatoria; in essi
la situazione di socio non è incorporata ma solo menzionata.
In base agli art. da 2469 a 2470 c.c., le partecipazioni sono
liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di
morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo. L’atto di
trasferimento deve essere redatto per iscritto con firma autenticata dal
notaio, il quale provvederà a depositare lo stesso per l’iscrizione nel
registro delle imprese entro 30 giorni. Nel caso di trasferimento di quote di
S.r.l. con atto sottoscritto digitalmente da un dottore commercialista, non è
necessario l’intervento del notaio. L’effetto del trasferimento nei confronti
della società, a seguito dell’abrogazione del libro dei soci, si determina dal
momento in cui viene depositato l’atto presso il registro delle imprese. La cessazione
dello status di socio avviene per recesso, trasferimento o espropriazione
della quota, esclusione del socio, fallimento del socio e vendita coattiva
della quota per morosità (art. da 2469 a 2473 bis c.c.).
I componenti dell’organo
amministrativo, ai sensi dell’art. 2475 c.c., possono essere scelti anche
tra i non soci. La legge non prevede una durata massima per la carica degli
amministratori, quindi spetta ai soci indicare nell’atto costitutivo la durata
della carica e disciplinare le cause istintive del rapporto di amministrazione.
In base all’art. 2476 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili
verso la società per i danni ad essa derivanti dall’inosservanza dei doveri
imposti dalla legge e dall’atto costitutivo. La responsabilità degli
amministratori si estende solidalmente anche ai soci non amministratori che
abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l’operazione dannosa.
In base all’art. 2477 c.c. è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo quando:
·
per due esercizi consecutivi siano stati
superati due dei limiti stabiliti per la redazione del bilancio in forma
abbreviata;
·
la società è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato;
·
la società controlla altre società sottoposte
obbligatoriamente alla revisione legale dei conti.
La sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di
controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca. L’atto
costitutivo, ai sensi dell’art. 2477 c.c., può prevedere la nomina di un organo
di controllo o di un revisore e in assenza di specificazione, l’organo di
controllo è costituito da un solo membro effettivo. Nell’ipotesi in cui i
controlli siano obbligatori occorre procedere alla nomina di un organo di
controllo o di un revisore. Nel caso di nomina dell’organo di controllo, anche
monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per
l’S.p.A. Sarà la società stessa a stabilire nell’atto costitutivo a quali
controlli sottoporsi e potrà scegliere se nominare un organo di controllo
unipersonale che svolga le funzioni di sindaco con annesse funzioni di
revisione legale dei conti, oppure se nominare esclusivamente un revisore,
delegato ai controlli contabili. In presenza di un sindaco unico, deve essere
necessariamente nominato un supplente, per poter garantire la continuità delle
operazioni di controllo.
L’assemblea dei soci è
regolata dagli art. 2479 c.c. e seguenti. I soci decidono sulle materie di loro
competenza attribuite dall’atto costitutivo e sugli argomenti sottoposti alla
loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano
un terzo del capitale sociale. Le materie sulle quali sono tenuti a deliberare
i soci sono stabilite dall’art. 2479 c.c.
Le modalità di convocazione
dell’assemblea sono rimesse alla determinazione dell’atto costitutivo e in sua
mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai
soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza; l’assemblea è regolarmente costituita
con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale
e delibera a maggioranza assoluta. Qualora l’assemblea sia chiamata a decidere
in merito a modificazioni dell’atto costitutivo o a decisioni che in passato
erano esclusivamente dell’assemblea straordinaria, che oggi non esiste più, le
deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che
rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Le decisioni possono essere
prese anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: in
tal caso non è richiesta la preventiva convocazione dell’assemblea. Il voto dei
soci vale in misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale.
Tutte le decisioni extra assembleari devono essere assunte con il voto
favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
In base all’art. 2480 c.c., le modificazioni
apportate all’atto costitutivo
sono deliberate dall’assemblea dei soci ed il verbale deve essere redatto da un
notaio. L’atto costitutivo, ai sensi dell’art. 2481 c.c., può attribuire agli
amministratori la facoltà di aumentare
il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. La
decisione di aumento del capitale può essere attuata solo se i conferimenti
precedentemente dovuti sono stati integralmente eseguiti. Qualora l’aumento
avvenga mediante l’apporto di nuovi conferimenti, i soci hanno il diritto di
sottoscrivere l’aumento medesimo in misura proporzionale alle partecipazioni da
essi possedute al momento della decisione (art. 2481-bis c.c.). La riduzione del capitale sociale, ai
sensi dell’art. 2482 c.c., può avvenire con il rimborso ai soci delle quote
pagate o con la liberazione degli stessi dall’obbligo dei versamenti ancora
dovuti. Nelle S.r.l., quando risulta che in conseguenza di perdite il capitale
sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori devono convocare
l’assemblea dei soci per deliberare sugli opportuni provvedimenti (art.
2482-bis c.c.).
Titoli di debito e
finanziamenti dei soci
La S.r.l., ai sensi dell’art. 2483 c.c., può emettere titoli di debito come forma di finanziamento societaria. I
titoli di debito possono essere emessi solo previa previsione dell’atto
costitutivo, che attribuisce la relativa competenza ai soci o agli
amministratori. I titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale. L’art. 2467 c.c. stabilisce che
il rimborso dei finanziamenti
eseguiti dai soci a favore della società è postergato rispetto alla
soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la
dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Tale
disciplina si applica solo ai finanziamenti che siano stati concessi in un
momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla
società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al
patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria societaria nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento. I finanziamenti erogati dai soci
alle società in crisi, in esecuzione di un concordato preventivo o di un
accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, devono considerarsi
prededucibili fino alla concorrenza dell’80% del loro ammontare.
S.r.l. unipersonale
Nella S.r.l. unipersonale, negli atti e nella corrispondenza della
società deve essere fatta espressa menzione dell’esistenza di un solo socio (art.
2250 c.c.). All’atto della costituzione della società, il conferimento in denaro deve essere interamente versato e non è
ammesso il richiamo dilazionato della percentuale residua. Nel caso di unicità
sopravvenuta, l’unico socio deve completare entro 90 giorni il versamento della
rimanente percentuale di conferimento. I contratti tra la società e l’unico
socio, nonché le operazioni a favore dell’unico socio, per essere opponibili ai
creditori devono essere trascritti nel libro delle decisioni degli
amministratori o risultare da atto scritto (art. 2478 c.c.). Delle obbligazioni
sociali risponde solo la società con il suo patrimonio e i creditori sociali
non possono avanzare pretese sul patrimonio personale dell’unico socio (art.
2462 c.c.).
Società semplificata a
responsabilità limitata
La società semplificata a responsabilità limitata è regolata dall’art.
2463 bis c.c.. Possono essere costituite con contratto o atto unilaterale da persone
fisiche senza limiti di età. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto
pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro
della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e
con il Ministro dello Sviluppo Economico. La denominazione di S.r.l.
semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della
società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta
devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello
spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete
telematica ad accesso pubblico.
Società quotate sui mercati
regolamentati
L’art. 2325 bis c.c. precisa che le norme dettate dal codice civile in tema di S.p.A. si applicano alle società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali. Sono considerate piccole e medie imprese quotate gli emittenti azioni quotate che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio, anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di Euro ovvero una capitalizzazione media di mercato nell’ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di Euro. Le società quotate possono scegliere un modello di amministrazione tra quello tradizionale, monistico o dualistico. L’art. 147 ter del TUF prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a 1/40 del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob. Il collegio sindacale delle società quotate deve essere composto da un numero non inferiore a tre membri effettivi e non inferiore a due membri supplenti, ma possono essere nominati anche più sindaci. L’assemblea delle società quotate è convocata entro il 30º giorno precedente la data dell’assemblea, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. Nel caso di assemblea convocata per l’elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, la pubblicazione deve avvenire almeno 40 giorni prima di quello fissato per l’assemblea, mentre per l’assemblea convocata per deliberare sulla riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 o che portano il capitale al di sotto del minimo legale, deve avvenire almeno 21 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
L’art. 2325 bis c.c. precisa che le norme dettate dal codice civile in tema di S.p.A. si applicano alle società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali. Sono considerate piccole e medie imprese quotate gli emittenti azioni quotate che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio, anche anteriormente all’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di Euro ovvero una capitalizzazione media di mercato nell’ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di Euro. Le società quotate possono scegliere un modello di amministrazione tra quello tradizionale, monistico o dualistico. L’art. 147 ter del TUF prevede che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e determina la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a 1/40 del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob. Il collegio sindacale delle società quotate deve essere composto da un numero non inferiore a tre membri effettivi e non inferiore a due membri supplenti, ma possono essere nominati anche più sindaci. L’assemblea delle società quotate è convocata entro il 30º giorno precedente la data dell’assemblea, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento. Nel caso di assemblea convocata per l’elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, la pubblicazione deve avvenire almeno 40 giorni prima di quello fissato per l’assemblea, mentre per l’assemblea convocata per deliberare sulla riduzione del capitale per perdite di oltre 1/3 o che portano il capitale al di sotto del minimo legale, deve avvenire almeno 21 giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
Gruppi societari
Nei gruppi di società una serie di imprese societarie sono soggette a
un’unica direzione, svolta da una società capogruppo che le controlla e le dirige.
In base all’art. 2359 c.c., sono considerate società controllate:
·
le società in
cui un’altra società
dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria;
·
le società in cui un’altra
società dispone di voti sufficienti per
esercitare un’influenza dominante nell’assemblea;
·
le società
che sono sotto influenza dominante di un’altra
società in virtù di
particolari vincoli contrattuali con essa.
Sono considerate collegate
le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza
notevole, che si presume quando nell’assemblea ordinaria
può essere esercitato almeno un quinto dei voti, o un decimo nelle società con
azioni quotate in mercati regolamentati.
Ai sensi dell’art. 2359-bis c.c., la società controllata non può
acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato e possono inoltre essere
acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L’acquisto delle azioni o delle
quote deve essere autorizzato dall’assemblea e
in nessun caso il valore delle azioni acquistate può eccedere la quinta parte
del capitale della società controllante, qualora questa sia una società che
faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tale fine
delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da
essa controllate. Deve essere costituita e mantenuta, finché le azioni o quote
non siano trasferite, una riserva indisponibile pari all’importo
delle azioni o quote della società controllante iscritto nell’attivo del bilancio.
In base all’art. 2497 c.c., le società e gli enti che, esercitando attività di
direzione e coordinamento di società, violano i principi di corretta
gestione societaria e imprenditoriale, agendo nell’interesse
proprio e altrui, rispondono nei confronti delle medesime società partecipate,
nonché nei confronti dei creditori sociali, per il pregiudizio arrecato sia
alla redditività sia al valore della partecipazione sociale. Il danno deve
essere valutato non con riferimento alla singola operazione, ma considerando il
risultato complessivo dell’attività di direzione e di coordinamento.
L’art. 2497-bis c.c. stabilisce l’obbligo per la società di indicare,
negli atti e nella corrispondenza, la società o l’ente
alla cui attività di direzione e coordinamento è
soggetta. Gli amministratori devono provvedere a tale pubblicità anche
tramite l’iscrizione presso la sezione del registro
delle imprese appositamente istituita, nella quale vengono iscritte le società
e gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi
sono soggette.
Ai sensi dell’art. 2497-ter c.c., le decisioni delle società soggette
ad attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, devono
essere analiticamente motivate e devono inoltre indicare le ragioni che hanno
indotto all’assunzione di una determinata
decisione.
L’art. 2497-quater c.c. concede la possibilità ai soci di società
soggetta ad attività di direzione e coordinamento di recedere dalla società al verificarsi di specifiche situazioni.
In base all’art. 2497-sexies c.c., si
presume, salvo prova contraria, che l’attività di
direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o dall’ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che
comunque le controlla.
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