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Le società di persone - La società semplice

Gli articoli dal 2251 al 2290 c.c. disciplinano la società semplice, ossia quella società che può esercitare un’attività avente per oggetto un’ impresa non commerciale (attività agricole, attività di gestione di immobili, ecc.). Per le società semplici il contratto non è soggetto a forme particolari, salvo quelle necessarie per la natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.). È richiesta la forma scritta, a pena di nullità, quando vengono conferiti diritti reali o personali di godimento a tempo indeterminato o per un periodo di tempo non inferiore a 9 anni, su beni immobili (art. 2643, n. 10, c.c.). È comunque richiesta la forma scritta del contratto sociale per poter procedere all'iscrizione della società semplice nel registro delle imprese, al fine di pubblicità-notizia . Il capitale sociale e il patrimonio sociale nelle società semplici corrispondono solo nella fase iniziale della società. La disciplina dei conferimenti è dettata dall'art. 2253 c.c., nel quale è stab...