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Società per azioni - Parte seconda: Le Azioni, le Obbligazioni e il Patrimonio


Le azioni

Le azioni rappresentano la partecipazione del socio al capitale della società. Le azioni sono indivisibili, per cui in caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. In base a quanto disposto dall’art. 2348 c.c., le azioni devono essere tutte di uguale valore e conferiscono medesimi diritti ai loro possessori. L'art. 2346 c.c. consente alla società di emettere azioni senza l'indicazione del valore nominale, se dal titolo si evince che ciascuna azione corrisponde a una frazione del capitale sociale.
Il valore complessivo dei conferimenti non può mai essere inferiore all’ammontare globale del capitale sociale, ma può anche non essere rispettato il principio della proporzionalità: lo statuto può infatti prevedere che un socio riceva meno azioni rispetto a quanto conferito e che un altro ne riceva in misura maggiore rispetto al proprio conferimento. È ammessa l’emissione con sovrapprezzo, cioè ad un prezzo superiore al loro valore nominale.
Le azioni attribuiscono ai loro titolari diritti e poteri di natura amministrativa (diritto di intervento e di voto in assemblea, diritto di impugnare le delibere assembleari invalide), di natura patrimoniale (diritto agli utili, diritto alla quota di liquidazione) e anche a contenuto complesso amministrativo e patrimoniale (diritto di opzione, di recesso, all’assegnazione di azioni gratuite).

L’art. 2348 c.c. prevede la possibilità per la società di creare categorie di azioni che forniscono diritti diversi. Le categorie di azioni omogenee conferiscono i medesimi diritti a tutte le azioni appartenenti a quella determinata categoria.
Le azioni privilegiate attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella ripartizione degli utili o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società. Agli azionisti privilegiati normalmente spetta il diritto di voto nelle assemblee.
L’art. 2351 c.c. riconosce la possibilità di dar vita a categorie di azioni prive del tutto del diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, ossia non dipendenti dalla mera volontà della società. Queste azioni non possono complessivamente superare la metà del capitale sociale. Le azioni di risparmio sono una categoria di azioni priva del diritto di voto, godono di particolari privilegi sotto il profilo patrimoniale e possono essere emesse unicamente da società con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati. Termini, modalità, condizioni e limiti di tali privilegi sono determinati nell'atto costitutivo. Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e tutela gli interessi comuni degli azionisti di risparmio nei confronti della società. Per svolgere tale funzione, il rappresentante può partecipare alle assemblee della società ed, eventualmente, impugnarne le deliberazioni. L’art. 2349 c.c. prevede che la società possa assegnare utili ai prestatori di lavoro, mediante l’emissione di azioni destinate all’assegnazione gratuita individuale ai singoli lavoratori. L’assemblea straordinaria deciderà sull’emissione delle azioni a favore dei dipendenti e delibererà il contestuale aumento di capitale sociale in misura corrispondente. Dalle azioni vanno tenuti distinti gli strumenti finanziari partecipativi. A differenza delle azioni infatti, gli strumenti finanziari partecipativi, ammessi dall’art. 2346 c.c., pur essendo forniti di determinati diritti amministrativi e patrimoniali, non possono essere imputati a capitale. A differenza delle obbligazioni, invece, la tempistica e l’entità del rimborso sono normalmente legate all’andamento della gestione sociale. Se lo strumento comporta la piena partecipazione al rischio economico di impresa, il titolo è assimilabile a quelli azionari; in caso contrario, è assimilabile ad un titolo di debito.
Le azioni di godimento possono essere attribuite al possessore di azioni ordinarie in sostituzione di esse quando, in seguito alla riduzione del capitale sociale, ne sia stato rimborsato il valore nominale, sul presupposto che il valore di mercato dell'azione ordinaria sia superiore, al momento del rimborso, al valore nominale (art. 2353 c.c.). Le azioni di godimento non conferiscono il diritto di voto.
Il c.4 dell’art. 2351 ha previsto che le società non quotate possono emettere azioni con diritto di voto plurimo, con un massimo di tre voti per ogni azione, anche per particolari argomenti o subordinando il voto al verificarsi di determinate condizioni non meramente potestative.

La circolazione delle azioni
Lo Statuto societario, alternativamente all’emissione di azioni rappresentate da titoli azionari, può prevedere l’emissione delle partecipazioni nel sistema di gestione accentrata, sotto forma di azioni dematerializzate. Per le società con azioni quotate in mercati regolamentati opera la dematerializzazione obbligatoria.  
Le azioni non dematerializzate possono essere, a scelta dell'azionista (art. 2355 c.c.):
·         nominative, trasferibili mediante doppia intestazione sul titolo e sul libro soci, mediante girata o transfert;
·         al portatore, trasferibili mediante consegna materiale del titolo. Il possessore del titolo potrà esercitare i relativi diritti mediante presentazione dello stesso alla società.
A seguito del trasferimento mediante girata, anche prima dell'annotazione sul libro dei soci, il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate, oltre a poter ottenere l'annotazione del trasferimento sul libro dei soci sarà legittimato ad esercitare tutti i diritti sociali.
Non possono essere emessi titoli al portatore se le azioni non sono interamente liberate (art. 2354).
Le azioni possono essere costituite in usufrutto o in pegno e possono formare oggetto di misure cautelari ed esecutive.


Limiti al trasferimento delle azioni
I limiti legali di trasferimento delle azioni riguardano:
·         l’impossibilità di emettere azioni prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese. Esse non possono inoltre costituire oggetto di un’offerta pubblica di prodotti finanziari (art. 2331 c.c.);
·         l’inalienabilità delle azioni connesse a prestazioni accessorie, senza il consenso degli amministratori;
·         l’inalienabilità delle azioni corrispondenti ai conferimenti in natura, prima della revisione di stima.
I limiti convenzionali sono limitazioni che possono risultare:
·         dall’atto costitutivo: in tal caso assumono efficacia reale, producendo effetti anche nei confronti dei terzi;
·         o da accordi tra soci, con produzione di effetti esclusivamente tra le parti. Tra di essi rientrano i sindacati di blocco (patti parasociali), ossia quei patti convenuti tra i soci che limitano o impediscono la circolazione delle azioni. Questi accordi hanno lo scopo di mantenere invariata la composizione della compagine sociale. La loro violazione non è opponibile alla società, quindi il trasferimento rimane valido, ma fa sorgere l’obbligo di risarcimento dei danni arrecati agli altri soci partecipanti al patto.
L’art. 2355bis dispone che lo statuto possa sottoporre a particolari condizioni il trasferimento delle azioni nominative (limitazioni statutarie). Lo statuto può vietare il trasferimento delle azioni solo per un periodo inferiore ai 5 anni. Sarà l’assemblea straordinaria a prevedere l’introduzione, la modifica o l’eliminazione delle limitazioni statutarie. Tra le limitazioni più utilizzate rientrano le clausole di gradimento e quelle di prelazione. Le prime sono clausole che possono subordinare l’alienazione delle azioni:
·         al possesso, da parte dell’acquirente, di determinati requisiti oggettivi e soggettivi;
·         al benestare di un organo sociale. Se non sono previsti requisiti specifici, la clausola sarà di “mero godimento”;
·         all’approvazione da parte dell’assemblea, dei sindaci o degli amministratori.
In questi casi deve essere però previsto l’obbligo di acquisto da parte della società o degli altri soci, oppure il diritto di recesso dell’alienante.
Le clausole di prelazione prevedono che il socio intenzionato ad alienare le sue azioni, le offra prima agli altri soci. Solo in caso di loro disinteresse, il socio sarà libero di cederle a terzi. Se il socio viola il contenuto del patto, è prevista l’inefficacia del trasferimento sia nei confronti della società, sia nei confronti dei soci beneficiari del diritto di prelazione.

Azioni proprie
In base alle disposizioni dell’art. 2357 c.c., la società ha la possibilità di acquistare azioni proprie. Le operazioni sulle azioni proprie sono autorizzate dall’assemblea, che ne fissa modalità e limiti quantitativi. In nessun caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il valore nominale delle azioni proprie acquistate può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate. Sempre l’art. 2357 c.c. prevede che le società non possano acquistare azioni proprie, se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Entro questi limiti possono essere inoltre acquistate soltanto azioni interamente liberate. L’art. 2357-bis prevede quattro eccezioni a questi limiti.
Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e quello di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni, mentre il diritto di voto è sospeso (art. 2357-ter c.c.). Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2368, c. 3, c.c., prevede che le azioni per le quali il diritto di voto è sospeso, siano computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, ma non anche ai fini del calcolo della maggioranza e della quota capitale richiesta per l’approvazione delle delibere. Per le altre società, invece, si prevede che le azioni proprie siano sempre computate ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e le deliberazioni dell’assemblea.
L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di uguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo di bilancio di una specifica voce con segno negativo.

La sottoscrizione di azioni proprie è invece vietata dall’art. 2357quater c.c. e la violazione di tale divieto non modifica la validità dell’operazione, ma prevede che la titolarità delle azioni sottoscritte venga imputata, a titolo personale, ai promotori ed ai soci fondatori. Questi soggetti si assumeranno l’obbligo di eseguire i conferimenti previsti.
L’art. 2358 c.c. prevede che la società possa fornire garanzie o accordare prestiti per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie, rispettando le seguenti limitazioni:
·         l’operazione deve essere preventivamente autorizzata dall’assemblea;
·         gli amministratori della società devono redigere una relazione che illustri l’operazione, le condizioni, le ragioni e gli obiettivi che la giustificano, indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni;
·         l’importo complessivo dell’assistenza finanziaria prestata a terzi non può eccedere il limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Nel calcolo si deve tener conto dell’eventuale riduzione dell’attivo netto derivante dall’acquisto, da parte della società o per conto della stessa, di azioni proprie. Andrà quindi iscritta in bilancio, obbligatoriamente, una riserva indisponibile pari all’importo complessivo dell’assistenza finanziaria.

La società controllata, ai sensi dell’art. 2359-quinquies c.c., non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante. È inoltre vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni (art. 2360 c.c.).
Ai sensi dell’art. 2361 c.c., se la società assume partecipazioni in imprese che comportano l’assunzione di responsabilità illimitata, la decisione deve essere presa dall’assemblea e gli amministratori devono fornire le relative informazioni in nota integrativa.



Le obbligazioni

Le obbligazioni sono titoli di credito a reddito fisso o indicizzato e sono nominative o al portatore. Con esse il terzo prestante ha il diritto alla restituzione del capitale e degli interessi. In base a quanto disposto dall’art. 2412 c.c., la società può emettere obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. La loro emissione deve essere deliberata dagli amministratori e la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio (art. 2410 c.c.). La società emittente non può ridurre volontariamente il capitale sociale, se non in proporzione alle obbligazioni rimborsate (art. 2413 c.c.).
Gli obbligazionisti sono tutelati dall’assemblea degli obbligazionisti (art. 2415 c.c.) e dal loro rappresentante comune (art. 2417 c.c.).
L’art. 2420-bis disciplina l’emissione delle obbligazioni convertibili in azioni. La deliberazione di emissione, assunta dall’assemblea straordinaria, deve contenere il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.


Il patrimonio

Il capitale sociale è l’ammontare complessivo dei conferimenti degli azionisti e nelle S.p.A. non può mai essere inferiore a 50.000,00€. Per modificare il suo ammontare è sempre necessaria una delibera assembleare. Il patrimonio sociale è invece il complesso delle attività e delle passività della società in un dato momento e varia in relazione alle vicende della società.
Le riserve sono delle immobilizzazioni di utili imposte dalla legge, dallo statuto o decise volontariamente dagli azionisti. In base a quanto stabilito dall’art. 2430 c.c., dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva è infruttifera e non può mai essere distribuita; può essere utilizzata per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale, ma deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

L’aumento di capitale può essere deliberato solo quando le azioni sottoscritte in precedenza sono state interamente liberate (art. 2438 c.c.). Si possono avere tre casi:
·         aumento reale o a pagamento: si ha quando i soci o terzi conferiscono nuove attività. In tal caso i soci hanno il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione e si applicano gli art. 2439 e 2440 c.c.. L’art. 2441 c.c. prevede che l’offerta di opzione venga depositata presso il registro delle imprese e pubblicata sul sito internet della società. Per l’esercizio del diritto d’opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell’offerta. Il diritto di opzione, essendo dotato di valore economico, può essere alienato dall’azionista che non intende partecipare all’aumento di capitale sociale;
·         aumento nominale o gratuito: avviene mediante il trasferimento in conto capitale di riserve o fondi disponibili. In tal caso può essere aumentato il valore nominale delle azioni già in circolazione o possono essere assegnate gratuitamente ai soci delle nuove azioni (art. 2442 c.c.);
·         imputazione a capitale di saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario.

La riduzione di capitale consiste, al contrario, nell’abbattimento del capitale sociale fino ad un importo non inferiore al limite legale previsto per le S.p.A. La riduzione diviene obbligatoria quando si verificano perdite che riducono di oltre 1/3 il capitale sociale. In tal caso gli amministratori, o il consiglio di gestione, sono tenuti a convocare l’assemblea e a sottoporre ad essa una relazione sulla situazione patrimoniale della società. L’assemblea può deliberare di attendere il risultato dell’esercizio successivo, ma se anche questo non porterà ad una diminuzione della perdita, l’assemblea che approva il bilancio dovrà ridurre il capitale sociale in proporzione delle perdite accertate. Nel caso di riduzione al di sotto del minimo legale, l’assemblea deve provvedere immediatamente a deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo o alla trasformazione della società (art. 2446 c.c.). In mancanza della deliberazione, la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare
La società, in base all’art. 2447-bis c.c., può:
·         costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
·         convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi.
I patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della società.
La deliberazione relativa alla costituzione di patrimoni destinati può essere adottata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti e viene poi depositata e iscritta presso il registro delle imprese con l’intervento di un notaio. Nel termine di 60 giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, i creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione (art. 2447-quater c.c.).
La destinazione del patrimonio ad uno specifico affare importa che (art. 2447-quinquies c.c.):
·         delle obbligazioni contratte per realizzare lo specifico affare risponde solo il patrimonio ad esso destinato;
·         il patrimonio destinato allo specifico affare e i frutti o i proventi da esso derivanti non rispondono delle obbligazioni della società;
·         per ogni atto compiuto in relazione allo specifico affare deve essere espressamente indicato il vincolo di destinazione: in mancanza diviene direttamente responsabile la società con il suo patrimonio residuo.
I proventi dell’operazione costituiscono patrimonio separato da quello della società a condizione però che copia del contratto sia stata depositata per l’iscrizione presso il registro delle imprese e che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società (art. 2447-decies c.c.).

Di tale operazione deve esserne data pubblicità nel bilancio della società. Ai sensi dell’art. 2447-novies c.c., quando si realizza o è divenuto impossibile l’affare cui è stato destinato il patrimonio, gli amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro 90 giorni dal deposito presso il registro delle imprese.


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