Le azioni
Le azioni rappresentano la partecipazione del socio al capitale della
società. Le azioni sono indivisibili,
per cui in caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune. In base a quanto disposto dall’art.
2348 c.c., le azioni devono essere tutte di uguale valore e conferiscono
medesimi diritti ai loro possessori. L'art. 2346 c.c. consente alla società di
emettere azioni senza l'indicazione del valore nominale, se dal titolo si
evince che ciascuna azione corrisponde a una frazione del capitale sociale.
Il valore complessivo dei conferimenti non può mai essere inferiore
all’ammontare globale del capitale sociale, ma può anche non essere rispettato
il principio della proporzionalità: lo statuto può infatti prevedere che un
socio riceva meno azioni rispetto a quanto conferito e che un altro ne riceva
in misura maggiore rispetto al proprio conferimento. È ammessa l’emissione con
sovrapprezzo, cioè ad un prezzo superiore al loro valore nominale.
Le azioni attribuiscono ai loro titolari diritti e poteri di natura amministrativa (diritto di
intervento e di voto in assemblea, diritto di impugnare le delibere assembleari
invalide), di natura patrimoniale
(diritto agli utili, diritto alla quota di liquidazione) e anche a contenuto complesso amministrativo e
patrimoniale (diritto di opzione, di recesso, all’assegnazione di azioni
gratuite).
L’art. 2348 c.c. prevede la possibilità per la società di creare
categorie di azioni che forniscono diritti diversi. Le categorie di azioni
omogenee conferiscono i medesimi diritti a tutte le azioni appartenenti a
quella determinata categoria.
Le azioni privilegiate
attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella ripartizione
degli utili o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della
società. Agli azionisti privilegiati normalmente spetta il diritto di voto
nelle assemblee.
L’art. 2351 c.c. riconosce la possibilità di dar vita a categorie di
azioni prive del tutto del diritto di voto, con diritto di voto limitato a
particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative, ossia non dipendenti dalla
mera volontà della società. Queste azioni non possono complessivamente superare
la metà del capitale sociale. Le azioni
di risparmio sono una categoria di azioni priva del diritto di voto, godono
di particolari privilegi sotto il profilo patrimoniale e possono essere emesse
unicamente da società con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati. Termini,
modalità, condizioni e limiti di tali privilegi sono determinati nell'atto
costitutivo. Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio provvede
all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e tutela gli interessi comuni
degli azionisti di risparmio nei confronti della società. Per svolgere tale
funzione, il rappresentante può partecipare alle assemblee della società ed,
eventualmente, impugnarne le deliberazioni. L’art. 2349 c.c. prevede che la
società possa assegnare utili ai prestatori di lavoro, mediante l’emissione di azioni destinate all’assegnazione
gratuita individuale ai singoli
lavoratori. L’assemblea straordinaria deciderà sull’emissione delle azioni
a favore dei dipendenti e delibererà il contestuale aumento di capitale sociale
in misura corrispondente. Dalle azioni vanno tenuti distinti gli strumenti finanziari partecipativi. A
differenza delle azioni infatti, gli strumenti finanziari partecipativi,
ammessi dall’art. 2346 c.c., pur essendo forniti di determinati diritti
amministrativi e patrimoniali, non possono essere imputati a capitale. A
differenza delle obbligazioni, invece, la tempistica e l’entità del rimborso sono normalmente legate all’andamento della gestione sociale. Se lo strumento comporta la
piena partecipazione al rischio economico di impresa, il titolo è assimilabile
a quelli azionari; in caso contrario, è assimilabile ad un titolo di debito.
Le azioni di godimento
possono essere attribuite al possessore di azioni ordinarie in sostituzione di
esse quando, in seguito alla riduzione del capitale sociale, ne sia stato
rimborsato il valore nominale, sul presupposto che il valore di mercato dell'azione
ordinaria sia superiore, al momento del rimborso, al valore nominale (art. 2353
c.c.). Le azioni di godimento non conferiscono il diritto di voto.
Il c.4 dell’art. 2351 ha previsto che le società non quotate possono
emettere azioni con diritto di voto
plurimo, con un massimo di tre voti per ogni azione, anche per particolari
argomenti o subordinando il voto al verificarsi di determinate condizioni non
meramente potestative.
La circolazione delle
azioni
Lo Statuto societario, alternativamente all’emissione di azioni rappresentate da titoli
azionari, può prevedere l’emissione delle partecipazioni nel sistema di gestione accentrata, sotto forma di
azioni dematerializzate. Per le società con azioni quotate in mercati
regolamentati opera la dematerializzazione obbligatoria.
Le azioni non dematerializzate possono essere, a scelta dell'azionista
(art. 2355 c.c.):
·
nominative,
trasferibili mediante doppia intestazione sul titolo e sul libro soci, mediante
girata o transfert;
·
al
portatore, trasferibili mediante consegna materiale del titolo. Il
possessore del titolo potrà esercitare i relativi diritti mediante
presentazione dello stesso alla società.
A seguito del trasferimento mediante girata, anche prima
dell'annotazione sul libro dei soci, il giratario che si dimostra possessore in
base ad una serie continua di girate, oltre a poter ottenere l'annotazione del
trasferimento sul libro dei soci sarà legittimato ad esercitare tutti i diritti
sociali.
Non possono essere emessi titoli al portatore se le azioni non sono
interamente liberate (art. 2354).
Le azioni possono essere costituite in usufrutto o in pegno e possono
formare oggetto di misure cautelari ed esecutive.
Limiti al trasferimento delle azioni
I limiti legali di
trasferimento delle azioni riguardano:
·
l’impossibilità di emettere azioni prima dell’iscrizione
della società nel registro delle imprese. Esse non possono inoltre costituire
oggetto di un’offerta pubblica di prodotti finanziari (art. 2331 c.c.);
·
l’inalienabilità delle azioni connesse a prestazioni
accessorie, senza il consenso degli amministratori;
·
l’inalienabilità delle azioni corrispondenti ai conferimenti
in natura, prima della revisione di stima.
I limiti convenzionali sono
limitazioni che possono risultare:
·
dall’atto costitutivo: in tal caso
assumono efficacia reale, producendo effetti anche nei confronti dei terzi;
·
o da accordi tra soci, con produzione di
effetti esclusivamente tra le parti. Tra di essi rientrano i sindacati di
blocco (patti parasociali), ossia quei patti convenuti tra i soci che limitano
o impediscono la circolazione delle azioni. Questi accordi hanno lo scopo di
mantenere invariata la composizione della compagine sociale. La loro violazione
non è opponibile alla società, quindi il trasferimento rimane valido, ma fa
sorgere l’obbligo di risarcimento dei danni arrecati agli altri soci
partecipanti al patto.
L’art. 2355bis dispone che lo statuto possa sottoporre a particolari
condizioni il trasferimento delle azioni nominative (limitazioni statutarie). Lo statuto può vietare il trasferimento
delle azioni solo per un periodo inferiore ai 5 anni. Sarà l’assemblea
straordinaria a prevedere l’introduzione, la modifica o l’eliminazione delle
limitazioni statutarie. Tra le limitazioni più utilizzate rientrano le clausole di gradimento e quelle di prelazione. Le prime sono clausole che
possono subordinare l’alienazione delle azioni:
·
al possesso, da parte dell’acquirente, di
determinati requisiti oggettivi e soggettivi;
·
al benestare di un organo sociale. Se non sono
previsti requisiti specifici, la clausola sarà di “mero godimento”;
·
all’approvazione da parte dell’assemblea, dei
sindaci o degli amministratori.
In questi casi deve essere però previsto l’obbligo di acquisto da
parte della società o degli altri soci, oppure il diritto di recesso
dell’alienante.
Le clausole di prelazione
prevedono che il socio intenzionato ad alienare le sue azioni, le offra prima
agli altri soci. Solo in caso di loro disinteresse, il socio sarà libero di
cederle a terzi. Se il socio viola il contenuto del patto, è prevista
l’inefficacia del trasferimento sia nei confronti della società, sia nei
confronti dei soci beneficiari del diritto di prelazione.
Azioni proprie
In base alle disposizioni dell’art. 2357 c.c., la società ha la
possibilità di acquistare azioni proprie. Le operazioni sulle azioni proprie
sono autorizzate dall’assemblea, che ne fissa modalità e limiti
quantitativi. In nessun caso, per le società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio, il valore nominale delle azioni proprie acquistate può
eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche
delle azioni possedute da società controllate. Sempre l’art. 2357 c.c. prevede
che le società non possano acquistare azioni proprie, se non nei limiti degli
utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
regolarmente approvato. Entro questi limiti possono essere inoltre acquistate
soltanto azioni interamente liberate. L’art. 2357-bis prevede quattro eccezioni
a questi limiti.
Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli
utili e quello di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni,
mentre il diritto di voto è sospeso (art. 2357-ter c.c.). Per le società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l’art. 2368, c. 3, c.c.,
prevede che le azioni per le quali il diritto di voto è sospeso, siano
computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea, ma non anche ai
fini del calcolo della maggioranza e della quota capitale richiesta per
l’approvazione delle delibere. Per le altre società, invece, si prevede che le
azioni proprie siano sempre computate ai fini del calcolo delle quote richieste
per la costituzione e le deliberazioni dell’assemblea.
L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio
netto di uguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo di bilancio di
una specifica voce con segno negativo.
La sottoscrizione di azioni
proprie è invece vietata dall’art. 2357quater c.c. e la violazione di tale
divieto non modifica la validità dell’operazione, ma prevede che la titolarità
delle azioni sottoscritte venga imputata, a titolo personale, ai promotori ed
ai soci fondatori. Questi soggetti si assumeranno l’obbligo di eseguire i
conferimenti previsti.
L’art. 2358 c.c. prevede che la società possa fornire garanzie o accordare prestiti per l’acquisto o la
sottoscrizione di azioni proprie, rispettando le seguenti limitazioni:
·
l’operazione deve essere preventivamente autorizzata
dall’assemblea;
·
gli amministratori della società devono redigere
una relazione che illustri l’operazione, le condizioni, le ragioni e gli
obiettivi che la giustificano, indicando il prezzo al quale il terzo acquisirà
le azioni;
·
l’importo complessivo dell’assistenza
finanziaria prestata a terzi non può eccedere il limite degli utili
distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio
regolarmente approvato. Nel calcolo si deve tener conto dell’eventuale
riduzione dell’attivo netto derivante dall’acquisto, da parte della società o
per conto della stessa, di azioni proprie. Andrà quindi iscritta in bilancio,
obbligatoriamente, una riserva indisponibile pari all’importo complessivo
dell’assistenza finanziaria.
La società controllata, ai sensi dell’art. 2359-quinquies c.c., non
può sottoscrivere azioni o quote della società controllante. È inoltre vietato
alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione
reciproca di azioni (art. 2360 c.c.).
Ai sensi dell’art. 2361 c.c., se la società assume
partecipazioni in imprese che comportano l’assunzione di responsabilità
illimitata, la decisione deve essere presa dall’assemblea e gli amministratori
devono fornire le relative informazioni in nota integrativa.
Le obbligazioni
Le obbligazioni sono titoli di credito a reddito fisso o indicizzato e
sono nominative o al portatore. Con esse il terzo prestante ha il diritto
alla restituzione del capitale e degli interessi. In base a quanto disposto
dall’art. 2412 c.c., la società può emettere obbligazioni per una somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva
legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
La loro emissione deve essere deliberata dagli amministratori e la
deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio (art.
2410 c.c.). La società emittente non può ridurre volontariamente il capitale
sociale, se non in proporzione alle obbligazioni rimborsate (art. 2413 c.c.).
Gli obbligazionisti sono tutelati dall’assemblea degli obbligazionisti
(art. 2415 c.c.) e dal loro rappresentante comune (art. 2417 c.c.).
L’art. 2420-bis disciplina l’emissione delle obbligazioni convertibili in azioni. La deliberazione di emissione,
assunta dall’assemblea straordinaria, deve contenere il rapporto di cambio ed
il periodo e le modalità di conversione.
Il patrimonio
Il capitale sociale è
l’ammontare complessivo dei conferimenti degli azionisti e nelle S.p.A. non può
mai essere inferiore a 50.000,00€. Per modificare il suo ammontare è sempre
necessaria una delibera assembleare. Il patrimonio
sociale è invece il complesso delle attività e delle passività della
società in un dato momento e varia in relazione alle vicende della società.
Le riserve sono delle
immobilizzazioni di utili imposte dalla legge, dallo statuto o decise
volontariamente dagli azionisti. In base a quanto stabilito dall’art. 2430
c.c., dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente
almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale,
fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La
riserva è infruttifera e non può mai essere distribuita; può essere utilizzata
per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale, ma deve essere reintegrata
se viene diminuita per qualsiasi ragione.
L’aumento di capitale può
essere deliberato solo quando le azioni sottoscritte in precedenza sono state
interamente liberate (art. 2438 c.c.). Si possono avere tre casi:
·
aumento
reale o a pagamento: si ha quando i soci o terzi conferiscono nuove
attività. In tal caso i soci hanno il diritto di opzione sulle azioni di nuova
emissione e si applicano gli art. 2439 e 2440 c.c.. L’art. 2441 c.c. prevede
che l’offerta di opzione venga depositata presso il registro delle imprese e
pubblicata sul sito internet della società. Per l’esercizio del diritto
d’opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 15 giorni dalla
pubblicazione dell’offerta. Il diritto di opzione, essendo dotato di valore economico,
può essere alienato dall’azionista che non intende partecipare all’aumento di
capitale sociale;
·
aumento
nominale o gratuito: avviene mediante il trasferimento in conto capitale di
riserve o fondi disponibili. In tal caso può essere aumentato il valore
nominale delle azioni già in circolazione o possono essere assegnate
gratuitamente ai soci delle nuove azioni (art. 2442 c.c.);
·
imputazione a capitale di saldi attivi risultanti da rivalutazione per conguaglio monetario.
La riduzione di capitale consiste,
al contrario, nell’abbattimento del capitale sociale fino ad un importo non
inferiore al limite legale previsto per le S.p.A. La riduzione diviene
obbligatoria quando si verificano perdite che riducono di oltre 1/3 il
capitale sociale. In tal caso gli amministratori, o il consiglio di
gestione, sono tenuti a convocare l’assemblea e a sottoporre ad essa una
relazione sulla situazione patrimoniale della società. L’assemblea può
deliberare di attendere il risultato dell’esercizio successivo, ma se anche
questo non porterà ad una diminuzione della perdita, l’assemblea che approva il
bilancio dovrà ridurre il capitale sociale in proporzione delle perdite
accertate. Nel caso di riduzione al di sotto del minimo legale,
l’assemblea deve provvedere immediatamente a deliberare la riduzione del
capitale sociale e il contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al
minimo o alla trasformazione della società (art. 2446 c.c.). In mancanza della
deliberazione, la società si scioglie ed entra in stato di liquidazione.
Patrimoni destinati ad uno
specifico affare
La società, in base all’art. 2447-bis c.c., può:
·
costituire uno o più patrimoni ciascuno dei
quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
·
convenire che nel contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare, al rimborso totale o parziale del
finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte
di essi.
I patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore
complessivamente superiore al 10% del
patrimonio netto della società.
La deliberazione relativa alla costituzione di patrimoni destinati può
essere adottata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione a
maggioranza assoluta dei suoi componenti e viene poi depositata e iscritta presso
il registro delle imprese con l’intervento di un notaio. Nel termine di 60
giorni dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese, i
creditori sociali anteriori all’iscrizione possono fare opposizione (art.
2447-quater c.c.).
La destinazione del patrimonio ad uno specifico affare importa che
(art. 2447-quinquies c.c.):
·
delle obbligazioni contratte per realizzare lo
specifico affare risponde solo il patrimonio ad esso destinato;
·
il patrimonio destinato allo specifico affare e
i frutti o i proventi da esso derivanti non rispondono delle obbligazioni della
società;
·
per ogni atto compiuto in relazione allo
specifico affare deve essere espressamente indicato il vincolo di
destinazione: in mancanza diviene direttamente responsabile la società con
il suo patrimonio residuo.
I proventi dell’operazione costituiscono patrimonio separato da quello
della società a condizione però che copia del contratto sia stata depositata
per l’iscrizione presso il registro delle imprese e che la società adotti
sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento
i proventi dell’affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della
società (art. 2447-decies c.c.).
Di tale operazione deve esserne data pubblicità nel bilancio
della società. Ai sensi dell’art. 2447-novies c.c., quando si realizza o è
divenuto impossibile l’affare cui è stato destinato il patrimonio, gli
amministratori redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione
dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve
essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese. Nel caso in cui
non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo
svolgimento dello specifico affare, i relativi creditori possono chiederne la
liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro 90
giorni dal deposito presso il registro delle imprese.
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