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Società per azioni - Parte terza: gli Organi Sociali e il Bilancio



Organi della S.p.A.

Gli organi della S.p.A. sono: l’assemblea degli azionisti; l’organo amministrativo; l’organo di controllo. Il sistema di amministrazione può essere tradizionale, quindi basato su di un consiglio di amministrazione controllato da un collegio sindacale e da un revisore esterno, dualistico, quindi fondato su di un consiglio di gestione controllato da un consiglio di sorveglianza, oppure monistico, caratterizzato da un consiglio di amministrazione e da un comitato di controllo nominato al suo interno.

Assemblea
L’assemblea è l’organo deliberativo interno. Nell’assemblea generale intervengono tutti i soci, mentre in quella speciale intervengono solo alcune categorie di azionisti. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno e delibera sulla gestione normale della società, mentre quella straordinaria delibera su argomenti particolari, come le modificazioni dell’atto costitutivo, la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori (art. 2364-2365 c.c.). Nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale e in quello monistico, l’assemblea può essere convocata dall’amministratore unico o dal consiglio di amministrazione, mentre nel sistema dualistico dal consiglio di gestione (art. 2366). I soci che rappresentano almeno il 20º del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 10º del capitale sociale nelle altre, o la minore percentuale prevista nello statuto, hanno il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea, indicando gli argomenti da discutere. Anche in assenza di convocazione, l’assemblea è ugualmente valida quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipano all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo (assemblea totalitaria, art. 2366 c.c.).
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea e la rappresentanza deve essere conferita per iscritto, ma la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco, né conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società (art. 2372 c.c.).
La delibera assunta con il voto determinante di colui che, per l’oggetto in discussione, è in conflitto di interessi con la società, qualora ne derivi un danno, è annullabile a norma dell’art. 2377 c.c.
La costituzione dell’assemblea è disciplinata dall’art. 2368 c.c.

Amministrazione
Agli amministratori è affidata la gestione dell’impresa (art. 2380-bis c.c.). La società può essere gestita sia da un amministratore unico che da un consiglio di amministrazione. Possono essere nominati amministratori i soci e anche gli estranei, purché non si tratti di falliti, inabilitati o interdetti dai pubblici uffici. La durata massima della carica degli amministratori è di tre anni, ma sono rieleggibili. La loro nomina deve essere iscritta nel registro delle imprese entro 30 giorni. Nell’esercizio delle loro funzioni devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze (art. 2392 c.c.). Sono responsabili solidalmente verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri.
L’atto costitutivo della S.p.A. può determinare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, ovvero limitarsi a fissare un numero massimo ed uno minimo. Il presidente è nominato dall’assemblea o dal consiglio medesimo (art. 2380-bis c.c.).
Per la validità delle deliberazioni del C.d.A. è prescritta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori presenti (art. 2388 c.c.). Non è ammesso il voto per rappresentanza. Le deliberazioni consiliari che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro 90 giorni (art. 2378 c.c.).
In base all’art. 2386 c.c., se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli (cooptazione) attraverso una delibera consiliare approvata dal collegio sindacale e sempre che la maggioranza continui a essere costituita da amministratori nominati dall’assemblea. Gli amministratori nominati attraverso tale metodo restano in carica fino alla successiva assemblea.
Nel sistema dualistico il consiglio di gestione è composto da un numero di componenti non inferiore a due: i primi sono nominati nell’atto costitutivo, mentre gli altri dal consiglio di sorveglianza. Restano in carica per non più di tre esercizi, sono rieleggibili e revocabili anche senza giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni (art. 2409-novies c.c.). Nel sistema monistico la gestione spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione e almeno 1/3 dei componenti deve possedere i requisiti di professionalità ed indipendenza stabiliti per i sindaci (art. 2409-sepdecies c.c.).
Agli amministratori, in base all’art. 2390 c.c., è inibita l’assunzione della responsabilità illimitata in società concorrenti.
Gli amministratori rispondono, per l’inadempimento dei loro doveri, alla società, ai singoli soci e ai creditori. L’art. 2393 c.c. detta la disciplina relativa all’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori. Questa può essere esercitata, ai sensi dell’art. 2393-bis c.c., anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.  L’azione può essere proposta anche dai creditori, quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (art. 2394 c.c.).

Il controllo contabile
Nel sistema tradizionale la funzione di controllo è affidata al collegio sindacale, organo composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti, nominati tra i soci o tre persone estranee. A norma dell’art. 2397 c.c., almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Restano in carica per un triennio e possono essere revocati solo per giusta causa (art. 2400 c.c.). I sindaci, prima di accettare l’incarico, devono informare l’assemblea di eventuali incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti in altre società.
I compiti del collegio sindacale sono:
·         vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;
·         controllo sull’attività dell’assemblea, assistendo alle adunanze (art. 2405 c.c.) e avendo la facoltà di impugnare le deliberazioni prese in difformità della legge o dell’atto costitutivo (art. 2377 c.c.).
Il collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2404 c.c., si riunisce una volta ogni novanta giorni. Durante le riunioni i sindaci redigono un verbale che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale. I sindaci devono anche assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo (art. 2405 c.c.).
In assenza dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato, lo statuto può affidare al collegio sindacale anche la revisione legale dei conti. I sindaci hanno anche funzioni di amministrazione attiva con carattere suppletivo, dovendo: convocare l’assemblea quando non vi abbiano provveduto gli amministratori (art. 2406 c.c.); richiedere la riduzione del capitale sociale per perdite, qualora non vi abbia provveduto l’assemblea (art. 2446 c.c.); compiere gli atti di ordinaria amministrazione, in caso di cessazione dalla carica di tutti gli amministratori e fino alla nomina dei nuovi (art. 2386 c.c.).
I sindaci sono quindi personalmente responsabili nei confronti della società per la negligenza nell’adempimento dei loro doveri, per la falsità nelle attestazioni e per la violazione del segreto d’ufficio. Sono inoltre solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni da questi ultimi compiuti, qualora il danno avrebbe potuto evitarsi con la loro vigilanza (art. 2407 c.c.). Nei casi in cui risulti menomata l’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità sussiste anche nei confronti dei creditori sociali ma non si estende al sindaco dissenziente e immune da colpa, qualora il dissenso risulti verbalizzato.

Nel sistema dualistico l’organo deputato al controllo sulla gestione è il consiglio di sorveglianza, il quale è costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, che possono essere anche non soci, i quali rimangono in carica per un triennio, sono rieleggibili e revocabili dall’assemblea (art. 2409-duodecies c.c.). La sua funzione è quella di controllo e vigilanza tipica del collegio sindacale e ad esso spetta anche, ai sensi dell’art. 2409-terdecies c.c., il potere di approvare il bilancio di esercizio. I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
Nel sistema monistico le funzioni di controllo sono svolte da un comitato per il controllo sulla gestione, composto da amministratori che non svolgono funzioni gestionali, di cui almeno uno deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro (art. 2409-octiesdecies c.c.). Esso ha funzioni di vigilanza inerenti all’adeguatezza della struttura organizzativa societaria, del sistema di controllo interno, amministrativo e contabile, oltre agli ulteriori compiti che gli affida il consiglio di amministrazione.

Il controllo legale dei conti
L’attività del revisore legale consiste nella verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Al termine della sua attività il revisore redige una relazione con la quale esprime un giudizio sul bilancio e sulla sua idoneità a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e il risultato economico dell’esercizio. Nelle S.p.A. e nelle S.a.p.a. la revisione legale è affidata ad un soggetto esterno iscritto nell’apposito registro. Se la società non redige il bilancio consolidato può affidare l’attività di revisione legale al collegio sindacale, purché sia composto interamente da revisori legali. Nel caso di società che adottano il sistema monistico o dualistico, la revisione deve essere sempre effettuata da un soggetto esterno. Nelle società quotate nei mercati regolamentati, la revisione è affidata obbligatoriamente a un revisore legale o ad una società di revisione, i quali resteranno in carica rispettivamente per sette anni e per nove anni. L’incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente.
L’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale. L’incarico ha la durata di tre esercizi. L’assemblea può revocare dall’incarico il revisore, previo parere dell’organo di controllo, conferendo contestualmente l’incarico ad altro revisore.
La relazione di revisione, redatta in conformità ai principi di revisione, deve comprendere:
·         un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
·         una descrizione della portata della revisione legale svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati;
·         un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;
·         eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
·         un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

I revisori legali e le società di revisione sono responsabili in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Le azioni di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.

Il controllo giudiziale
L’art. 2409 c.c. consente ai soci di chiedere il controllo giudiziario sulla società ogniqualvolta sussistano fondati sospetti che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, che possono arrecare danno alla società o ad una o più società controllate. L’attività dell’autorità giudiziaria inizia con l’ispezione della società e, qualora sussistano irregolarità accertate, il tribunale può convocare l’assemblea affinché prenda gli opportuni provvedimenti e, nei casi più gravi, revochi amministratori e sindaci e nomini un amministratore giudiziario. Quest’ultimo è un pubblico ufficiale con i compiti tipici degli organi amministrativi e di controllo. Egli, in particolare: ha la rappresentanza processuale della società; può proporre l’azione di responsabilità contro gli amministratori; può compiere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione con l’autorizzazione del tribunale; convoca e presiede l’assemblea, prima della scadenza del suo incarico o per nominare i nuovi amministratori e sindaci, oppure per mettere in liquidazione la società; alla scadenza dell’ufficio deve rendere al tribunale il conto della gestione.

Libri sociali e Bilancio

Ai sensi dell’art. 2478, gli amministratori devono tenere, oltre ai libri e alle altre scritture contabili prescritti nell’art. 2214, anche il libro delle decisioni dei soci e il libro delle decisioni degli amministratori. Ove presenti, gli organi di controllo devono tenere il libro delle loro decisioni. Il libro dei soci è diventato facoltativo dal 2009.
Il bilancio d’esercizio è il documento contabile che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423 c.c.).
In base all’art. 2435-ter c.c., le microimprese hanno la facoltà di redigere il bilancio semplificato, che prevede l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, fornendo le opportune informazioni in calce allo stato patrimoniale.
Le piccole imprese possono invece redigere il bilancio in forma abbreviata, mentre le grandi imprese hanno l’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria, che dal 2016 comprende anche il rendiconto finanziario.
Gli elementi essenziali nella redazione del bilancio sono:
·         principio della chiarezza: consiste nell’esporre le informazioni in modo che siano comprensibili ai destinatari del documento;
·         principio della verità e della correttezza delle informazioni: riguarda la corrispondenza del valore iscritto in bilancio all’intrinseco valore del bene, del diritto o del rapporto cui esso si riferisce.
Lo stato patrimoniale costituisce il prospetto contabile della consistenza patrimoniale della società al termine di ogni esercizio e contiene l’indicazione degli elementi attivi e passivi, con l’indicazione del loro valore (art. 2423 c.c.).
Il conto economico contiene una rappresentazione dinamica dei movimenti del patrimonio avvenuti durante l’esercizio. Riassume il risultato economico della gestione annuale della società, indicando i proventi realizzati e gli oneri sostenuti.
Il rendiconto finanziario è il documento che indica l’ammontare delle disponibilità liquide ad inizio e a fine esercizio, oltre che i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella finanziaria.
La nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio e fornisce un’informativa discorsiva delle voci che lo stato patrimoniale ed il conto economico rendono in numeri.
Gli altri allegati al bilancio sono la relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, e la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In quest’ultimo documento, il revisore esprime un giudizio sul bilancio che può essere senza rilievi, con rilievi attinenti all’obbligo di veridicità e chiarezza con cui deve essere redatto il bilancio, negativo in caso di accertate violazioni, oppure può redigere una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio.
In base a quanto disposto dall’art. 2435-bis c.c., le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
·         totale dell’attivo dello stato patrimoniale 4.400.000 di euro;
·         ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 di euro;
·         dipendenti occupati in media durante l’esercizio 50 unità.
Per quanto riguarda il bilancio consolidato, non sono tenute alla sua redazione le imprese controllanti che, unitamente alle imprese che controllano, non abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
·       -   totale dell’attivo dello stato patrimoniale 20 milioni euro;
·       -   ricavi delle vendite e delle prestazioni 40 milioni di euro;
·       -   dipendenti occupati in media durante l’esercizio 250 unità.

Il bilancio consolidato si compone di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. 

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