Organi della S.p.A.
Gli organi della S.p.A. sono: l’assemblea degli azionisti; l’organo
amministrativo; l’organo di controllo. Il sistema di amministrazione può essere
tradizionale, quindi basato su di un
consiglio di amministrazione controllato da un collegio sindacale e da un
revisore esterno, dualistico, quindi
fondato su di un consiglio di gestione controllato da un consiglio di
sorveglianza, oppure monistico,
caratterizzato da un consiglio di amministrazione e da un comitato di controllo
nominato al suo interno.
Assemblea
L’assemblea è l’organo deliberativo interno. Nell’assemblea generale intervengono tutti i soci, mentre in quella speciale intervengono solo alcune
categorie di azionisti. L’assemblea ordinaria
è convocata almeno una volta all’anno e delibera sulla gestione normale della
società, mentre quella straordinaria
delibera su argomenti particolari, come le modificazioni dell’atto costitutivo,
la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori (art. 2364-2365 c.c.).
Nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale e in quello monistico,
l’assemblea può essere convocata dall’amministratore unico o dal consiglio di
amministrazione, mentre nel sistema dualistico dal consiglio di gestione (art.
2366). I soci che rappresentano almeno il 20º del capitale sociale nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il 10º del
capitale sociale nelle altre, o la minore percentuale prevista nello statuto,
hanno il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea, indicando gli
argomenti da discutere. Anche in assenza di convocazione, l’assemblea è
ugualmente valida quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipano
all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di
controllo (assemblea totalitaria, art. 2366 c.c.).
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
in assemblea e la rappresentanza
deve essere conferita per iscritto, ma la delega non può essere rilasciata con
il nome del rappresentante in bianco, né conferita ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società (art. 2372 c.c.).
La delibera assunta con il voto determinante di colui che, per
l’oggetto in discussione, è in conflitto
di interessi con la società, qualora ne derivi un danno, è annullabile a
norma dell’art. 2377 c.c.
La costituzione
dell’assemblea è disciplinata dall’art. 2368 c.c.
Amministrazione
Agli amministratori è affidata la gestione dell’impresa (art. 2380-bis
c.c.). La società può essere gestita sia da un amministratore unico che da un consiglio
di amministrazione. Possono essere nominati amministratori i soci e anche
gli estranei, purché non si tratti di falliti, inabilitati o interdetti dai
pubblici uffici. La durata massima
della carica degli amministratori è di tre anni, ma sono rieleggibili. La loro
nomina deve essere iscritta nel registro delle imprese entro 30 giorni.
Nell’esercizio delle loro funzioni devono adempiere i doveri ad essi imposti
dalla legge con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro
specifiche competenze (art. 2392 c.c.). Sono responsabili solidalmente
verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei loro doveri.
L’atto costitutivo della S.p.A. può determinare il numero dei
componenti il consiglio di amministrazione, ovvero limitarsi a fissare un
numero massimo ed uno minimo. Il presidente è nominato dall’assemblea o dal
consiglio medesimo (art. 2380-bis c.c.).
Per la validità delle deliberazioni
del C.d.A. è prescritta la presenza della maggioranza degli amministratori in
carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori
presenti (art. 2388 c.c.). Non è ammesso il voto per rappresentanza. Le
deliberazioni consiliari che non sono prese in conformità della legge o dello
statuto possono essere impugnate dal collegio sindacale e dagli amministratori
assenti o dissenzienti entro 90 giorni (art. 2378 c.c.).
In base all’art. 2386 c.c., se nel corso dell’esercizio
vengono a mancare uno o più
amministratori, gli altri provvedono a sostituirli (cooptazione) attraverso una delibera consiliare approvata dal
collegio sindacale e sempre che la maggioranza continui a essere costituita da
amministratori nominati dall’assemblea.
Gli amministratori nominati attraverso tale metodo restano in carica fino alla
successiva assemblea.
Nel sistema dualistico il consiglio di gestione è composto da
un numero di componenti non inferiore a due: i primi sono nominati nell’atto
costitutivo, mentre gli altri dal consiglio di sorveglianza. Restano in carica
per non più di tre esercizi, sono rieleggibili e revocabili anche senza giusta
causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni (art. 2409-novies c.c.). Nel sistema
monistico la gestione spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione
e almeno 1/3 dei componenti deve possedere i requisiti di professionalità ed
indipendenza stabiliti per i sindaci (art. 2409-sepdecies c.c.).
Agli amministratori, in base all’art. 2390 c.c., è inibita
l’assunzione della responsabilità illimitata in società concorrenti.
Gli amministratori rispondono, per l’inadempimento dei loro doveri,
alla società, ai singoli soci e ai creditori. L’art. 2393 c.c. detta la
disciplina relativa all’esercizio dell’azione
di responsabilità contro gli amministratori. Questa può essere esercitata,
ai sensi dell’art. 2393-bis c.c., anche dai soci che rappresentino almeno un
quinto del capitale sociale. L’azione
può essere proposta anche dai creditori, quando il patrimonio sociale risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti (art. 2394 c.c.).
Il controllo contabile
Nel sistema tradizionale la funzione di controllo è affidata al collegio sindacale, organo composto da
tre o cinque membri effettivi e due supplenti, nominati tra i soci o tre
persone estranee. A norma dell’art. 2397 c.c., almeno un membro effettivo ed
uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito
registro. Restano in carica per un triennio e possono essere revocati solo per
giusta causa (art. 2400 c.c.). I sindaci, prima di accettare l’incarico, devono
informare l’assemblea di eventuali incarichi di amministrazione e di controllo
ricoperti in altre società.
I compiti del collegio
sindacale sono:
·
vigilanza
sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società;
·
controllo
sull’attività dell’assemblea, assistendo alle adunanze (art. 2405 c.c.) e
avendo la facoltà di impugnare le deliberazioni prese in difformità della legge
o dell’atto costitutivo (art. 2377 c.c.).
Il collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2404 c.c., si riunisce una
volta ogni novanta giorni. Durante le riunioni i sindaci redigono un verbale
che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale. I sindaci devono anche assistere alle adunanze del
consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato
esecutivo (art. 2405 c.c.).
In assenza dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato, lo
statuto può affidare al collegio sindacale anche la revisione legale dei
conti. I sindaci hanno anche funzioni di amministrazione attiva con
carattere suppletivo, dovendo:
convocare l’assemblea quando non vi abbiano provveduto gli amministratori (art.
2406 c.c.); richiedere la riduzione del capitale sociale per perdite, qualora
non vi abbia provveduto l’assemblea (art. 2446 c.c.); compiere gli atti di
ordinaria amministrazione, in caso di cessazione dalla carica di tutti gli
amministratori e fino alla nomina dei nuovi (art. 2386 c.c.).
I sindaci sono quindi personalmente
responsabili nei confronti della società per la negligenza nell’adempimento
dei loro doveri, per la falsità nelle attestazioni e per la violazione del
segreto d’ufficio. Sono inoltre solidalmente responsabili con gli
amministratori per i fatti e le omissioni da questi ultimi compiuti, qualora il
danno avrebbe potuto evitarsi con la loro vigilanza (art. 2407 c.c.). Nei casi
in cui risulti menomata l’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità
sussiste anche nei confronti dei creditori sociali ma non si estende al
sindaco dissenziente e immune da colpa, qualora il dissenso risulti
verbalizzato.
Nel sistema dualistico
l’organo deputato al controllo sulla gestione è il consiglio di sorveglianza, il quale è costituito da un numero di
componenti non inferiore a tre, che possono essere anche non soci, i quali
rimangono in carica per un triennio, sono rieleggibili e revocabili
dall’assemblea (art. 2409-duodecies c.c.). La sua funzione è quella di
controllo e vigilanza tipica del collegio sindacale e ad esso spetta anche, ai
sensi dell’art. 2409-terdecies c.c., il potere di approvare il bilancio di
esercizio. I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle
adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
Nel sistema monistico le
funzioni di controllo sono svolte da un comitato
per il controllo sulla gestione, composto da amministratori che non
svolgono funzioni gestionali, di cui almeno uno deve essere scelto tra i
revisori legali iscritti nell’apposito registro (art. 2409-octiesdecies c.c.).
Esso ha funzioni di vigilanza inerenti all’adeguatezza della struttura
organizzativa societaria, del sistema di controllo interno, amministrativo e
contabile, oltre agli ulteriori compiti che gli affida il consiglio di
amministrazione.
Il controllo legale dei conti
L’attività del revisore legale consiste nella verifica della regolare
tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili. Al termine della sua attività il revisore
redige una relazione con la quale
esprime un giudizio sul bilancio e
sulla sua idoneità a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e il risultato economico dell’esercizio. Nelle S.p.A. e nelle
S.a.p.a. la revisione legale è affidata ad un soggetto esterno iscritto nell’apposito
registro. Se la società non redige il bilancio consolidato può affidare
l’attività di revisione legale al collegio sindacale, purché sia composto
interamente da revisori legali. Nel caso di società che adottano il sistema monistico
o dualistico, la revisione deve essere sempre effettuata da un soggetto
esterno. Nelle società quotate nei mercati regolamentati, la revisione è
affidata obbligatoriamente a un revisore legale o ad una società di revisione, i
quali resteranno in carica rispettivamente per sette anni e per nove anni. L’incarico
non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre
esercizi dalla data di cessazione del precedente.
L’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce
l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante
al revisore legale. L’incarico ha la durata di tre esercizi. L’assemblea
può revocare dall’incarico il revisore, previo parere dell’organo di controllo,
conferendo contestualmente l’incarico ad altro revisore.
La relazione di revisione,
redatta in conformità ai principi di revisione, deve comprendere:
·
un paragrafo introduttivo che identifica i conti
annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di
redazione applicate dalla società;
·
una descrizione della portata della revisione
legale svolta con l’indicazione dei principi di revisione osservati;
·
un giudizio sul bilancio che indica chiaramente
se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico dell’esercizio;
·
eventuali richiami di informativa che il
revisore sottopone all’attenzione dei destinatari del bilancio,
senza che essi costituiscano rilievi;
·
un giudizio sulla coerenza della relazione sulla
gestione con il bilancio.
I revisori legali e le società di revisione sono responsabili in solido tra loro e con gli amministratori nei
confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione, dei suoi soci
e dei terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri. Le azioni di risarcimento nei confronti
dei responsabili si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data
della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al
termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.
Il controllo giudiziale
L’art. 2409 c.c. consente ai soci di chiedere il controllo giudiziario sulla società ogniqualvolta sussistano
fondati sospetti che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano
compiuto gravi irregolarità nella gestione, che possono arrecare danno alla
società o ad una o più società controllate. L’attività dell’autorità
giudiziaria inizia con l’ispezione
della società e, qualora sussistano irregolarità accertate, il tribunale può convocare
l’assemblea affinché prenda gli opportuni provvedimenti e, nei casi più gravi,
revochi amministratori e sindaci e nomini un amministratore giudiziario. Quest’ultimo è un pubblico ufficiale
con i compiti tipici degli organi amministrativi e di controllo. Egli, in
particolare: ha la rappresentanza processuale della società; può proporre
l’azione di responsabilità contro gli amministratori; può compiere gli atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione con l’autorizzazione del tribunale;
convoca e presiede l’assemblea, prima della scadenza del suo incarico o per
nominare i nuovi amministratori e sindaci, oppure per mettere in liquidazione
la società; alla scadenza dell’ufficio deve rendere al tribunale il conto della
gestione.
Libri sociali e Bilancio
Ai sensi dell’art. 2478, gli amministratori devono tenere, oltre ai
libri e alle altre scritture contabili prescritti nell’art. 2214, anche il
libro delle decisioni dei soci e il libro delle decisioni degli amministratori.
Ove presenti, gli organi di controllo devono tenere il libro delle loro
decisioni. Il libro dei soci è diventato facoltativo dal 2009.
Il bilancio d’esercizio è il documento contabile che rappresenta in
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
società e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423 c.c.).
In base all’art. 2435-ter c.c., le microimprese hanno la facoltà di redigere il bilancio semplificato,
che prevede l’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota
integrativa e della relazione sulla gestione, fornendo le opportune
informazioni in calce allo stato patrimoniale.
Le piccole imprese possono
invece redigere il bilancio in forma abbreviata, mentre le grandi imprese hanno
l’obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria, che dal 2016 comprende
anche il rendiconto finanziario.
Gli elementi essenziali nella redazione del bilancio sono:
·
principio
della chiarezza: consiste nell’esporre le informazioni in modo che siano
comprensibili ai destinatari del documento;
·
principio
della verità e della correttezza delle informazioni: riguarda la
corrispondenza del valore iscritto in bilancio all’intrinseco valore del bene,
del diritto o del rapporto cui esso si riferisce.
Lo stato patrimoniale
costituisce il prospetto contabile della consistenza patrimoniale della società
al termine di ogni esercizio e contiene l’indicazione degli elementi attivi e
passivi, con l’indicazione del loro valore (art. 2423 c.c.).
Il conto economico contiene
una rappresentazione dinamica dei movimenti del patrimonio avvenuti durante
l’esercizio. Riassume il risultato economico della gestione annuale della società,
indicando i proventi realizzati e gli oneri sostenuti.
Il rendiconto finanziario è
il documento che indica l’ammontare delle disponibilità liquide ad inizio e a
fine esercizio, oltre che i flussi finanziari dell’esercizio derivanti
dall’attività operativa, da quella di investimento e da quella finanziaria.
La nota integrativa
costituisce parte integrante del bilancio e fornisce un’informativa discorsiva
delle voci che lo stato patrimoniale ed il conto economico rendono in numeri.
Gli altri allegati al bilancio sono la relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, e la relazione del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti. In quest’ultimo documento, il revisore esprime
un giudizio sul bilancio che può essere senza rilievi, con rilievi attinenti
all’obbligo di veridicità e chiarezza con cui deve essere redatto il bilancio,
negativo in caso di accertate violazioni, oppure può redigere una dichiarazione
di impossibilità ad esprimere un giudizio.
In base a quanto disposto dall’art. 2435-bis c.c., le società che non
hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando,
nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due
dei seguenti limiti:
·
totale dell’attivo dello stato patrimoniale
4.400.000 di euro;
·
ricavi delle vendite e delle prestazioni:
8.800.000 di euro;
·
dipendenti occupati in media durante l’esercizio
50 unità.
Per quanto riguarda il bilancio
consolidato, non sono tenute alla sua redazione le imprese controllanti
che, unitamente alle imprese che controllano, non abbiano superato per due
esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
· - totale dell’attivo dello stato patrimoniale 20
milioni euro;
· - ricavi delle vendite e delle prestazioni 40
milioni di euro;
· - dipendenti occupati in media durante l’esercizio
250 unità.
Il bilancio consolidato si compone di stato patrimoniale, conto
economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.
Commenti
Posta un commento