Società per azioni Delle società di capitali si occupano gli articoli dal 2325 e ss c.c. Queste sono caratterizzate dall’ autonomia patrimoniale perfetta , perciò per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il suo patrimonio. Le società per azioni sono quelle società di capitali dove la partecipazione dei soci è rappresentata da azioni, che possono anche essere negoziate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. Le azioni sono partecipazioni sociali di uguale valore, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti. La S.p.A. si costituisce, in base all'art. 2328 c.c., per contratto o per atto unilaterale . Gli effetti giuridici della costituzione si producono solamente con la stipulazione di un atto pubblico e la sua iscrizione presso il registro delle imprese. L’atto costitutivo può essere stipulato direttamente dai soggetti che hanno preso l’iniziativa per la costituzione della società e hanno sottoscritto per intero...
Appunti ed esercizi per aspiranti commercialisti