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Visualizzazione dei post da settembre, 2017

Società per azioni - Parte prima: Costituzione, recesso e scioglimento

Società per azioni Delle società di capitali si occupano gli articoli dal 2325 e ss c.c. Queste sono caratterizzate dall’ autonomia patrimoniale perfetta , perciò per le obbligazioni sociali risponde solamente la società con il suo patrimonio. Le società per azioni sono quelle società di capitali dove la partecipazione dei soci è rappresentata da azioni, che possono anche essere negoziate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante. Le azioni sono partecipazioni sociali di uguale valore, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti. La S.p.A. si costituisce, in base all'art. 2328 c.c., per contratto o per atto unilaterale . Gli effetti giuridici della costituzione si producono solamente con la stipulazione di un atto pubblico e la sua iscrizione presso il registro delle imprese. L’atto costitutivo può essere stipulato direttamente dai soggetti che hanno preso l’iniziativa per la costituzione della società e hanno sottoscritto per intero...

Società in nome collettivo e società in accomandita semplice

La società in nome collettivo Nella s.n.c. tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.). I patti che limitano la responsabilità o che escludono la solidarietà non producono effetto nei confronti dei terzi, ma hanno validità interna tra i soci. La stipulazione del contratto di s.n.c. deve essere fatta per iscritto o mediante una scrittura privata autenticata dal notaio, oppure ancora con atto pubblico. Il contratto o la copia dell'atto pubblico dovranno poi essere iscritti nell'ufficio del registro delle imprese entro 30 giorni (art. 2296 c.c.). La mancata iscrizione comporta l’irregolarità della società, che resta però valida: in tal caso si applicheranno le norme della società semplice. Le modifiche dell'atto costitutivo vanno adottate dall'assemblea sociale all'unanimità, se non è convenuto diversamente, ad esclusione delle delibere di fusione e trasformazione in società di capitali, per le quali so...

Le società di persone - La società semplice

Gli articoli dal 2251 al 2290 c.c. disciplinano la società semplice, ossia quella società che può esercitare un’attività avente per oggetto un’ impresa non commerciale (attività agricole, attività di gestione di immobili, ecc.). Per le società semplici il contratto non è soggetto a forme particolari, salvo quelle necessarie per la natura dei beni conferiti (art. 2251 c.c.). È richiesta la forma scritta, a pena di nullità, quando vengono conferiti diritti reali o personali di godimento a tempo indeterminato o per un periodo di tempo non inferiore a 9 anni, su beni immobili (art. 2643, n. 10, c.c.). È comunque richiesta la forma scritta del contratto sociale per poter procedere all'iscrizione della società semplice nel registro delle imprese, al fine di pubblicità-notizia . Il capitale sociale e il patrimonio sociale nelle società semplici corrispondono solo nella fase iniziale della società. La disciplina dei conferimenti è dettata dall'art. 2253 c.c., nel quale è stab...

Diritto commerciale: visione generale delle società

Le società in generale L’art. 2247 c.c. sancisce che con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. I requisiti essenziali del contratto di società sono quindi: i conferimenti : la società non può venire ad esistenza senza la costituzione di un fondo sociale. I conferimenti sono quegli atti traslativi a titolo oneroso, con i quali i soci adempiono alla promessa di apporto fatta in sede di costituzione della società. I soci possono conferire denaro, beni in proprietà, beni in godimento, crediti e la propria opera; l'esercizio in comune dell' attività economica ; la partecipazione agli utili : non è obbligatorio che tutti i soci partecipino in ugual misura alla divisione degli utili, ma è vietata la stipulazione del patto leonino (art. 2265 c.c.), ossia il patto con il quale uno o più soci sono esclusi totalmente da ogni partecipazione agli utili o alle per...