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L'impresa

L'imprenditore e l'impresa L' imprenditore è colui che spende il proprio nome ed esercita un'attività sotto questo nome. È disciplinato dall'art 2195 c.c.  I liberi professionisti,  come ad esempio gli artisti e gli inventori, non possono invece considerarsi come imprenditori, anche se svolgono la stessa attività, cioè producono e scambiano beni o servizi col fine di ottenerne un utile. Il motivo è che queste categorie non assumono, nell'esercizio delle rispettive attività, il rischio del lavoro che contraddistingue la figura dell'imprenditore. Infatti, in base all’art. 2230 c.c., le obbligazioni assunte dai liberi professionisti sono considerate di mezzi e non di risultato: questo significa che il compenso è dovuto per il solo fatto di aver prestato la propria opera, a prescindere poi dal risultato ottenuto. Il rischio del risultato grava sull'altra parte del rapporto obbligatorio. Per i vari tipi di imprenditori sono previste delle agevolazio

Società di capitali - S.r.l., S.a.p.a., Società quotate e Gruppi societari

Società in accomandita per azioni Nella società in accomandita per azioni coesistono due categorie di soci: gli accomandatari , che hanno il potere di amministrare e sono responsabili illimitatamente delle obbligazioni sociali, e gli accomandanti , che rispondono solamente limitatamente alla loro quota. La società per acquistare la personalità giuridica deve obbligatoriamente iscriversi nel registro delle imprese. In base all’art. 2454 c.c., il capitale sociale non può essere inferiore a € 50.000. La denominazione sociale si forma con l’indicazione del tipo sociale e il nome di almeno un socio accomandatario, anche se è defunto o receduto, ma non è mai possibile adottare un nome di fantasia come per le S.p.A. (art. 2453 c.c.). L’atto costitutivo deve indicare le persone dei soci accomandatari i quali assumono di diritto la carica di amministratori e la conservano senza limiti di tempo. I nuovi amministratori sono nominati dall’assemblea, con l’approvazione individuale degli ammi

Società per azioni - Parte terza: gli Organi Sociali e il Bilancio

Organi della S.p.A. Gli organi della S.p.A. sono: l’assemblea degli azionisti; l’organo amministrativo; l’organo di controllo. Il sistema di amministrazione può essere tradizionale , quindi basato su di un consiglio di amministrazione controllato da un collegio sindacale e da un revisore esterno, dualistico , quindi fondato su di un consiglio di gestione controllato da un consiglio di sorveglianza, oppure monistico , caratterizzato da un consiglio di amministrazione e da un comitato di controllo nominato al suo interno. Assemblea L’assemblea è l’organo deliberativo interno. Nell’ assemblea generale intervengono tutti i soci, mentre in quella speciale intervengono solo alcune categorie di azionisti. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno e delibera sulla gestione normale della società, mentre quella straordinaria delibera su argomenti particolari, come le modificazioni dell’atto costitutivo, la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori (ar

Società per azioni - Parte seconda: Le Azioni, le Obbligazioni e il Patrimonio

Le azioni Le azioni rappresentano la partecipazione del socio al capitale della società. Le azioni sono indivisibili , per cui in caso di comproprietà i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. In base a quanto disposto dall’art. 2348 c.c., le azioni devono essere tutte di uguale valore e conferiscono medesimi diritti ai loro possessori. L'art. 2346 c.c. consente alla società di emettere azioni senza l'indicazione del valore nominale, se dal titolo si evince che ciascuna azione corrisponde a una frazione del capitale sociale. Il valore complessivo dei conferimenti non può mai essere inferiore all’ammontare globale del capitale sociale, ma può anche non essere rispettato il principio della proporzionalità: lo statuto può infatti prevedere che un socio riceva meno azioni rispetto a quanto conferito e che un altro ne riceva in misura maggiore rispetto al proprio conferimento. È ammessa l’emissione con sovrapprezzo, cioè ad un prezzo