L'imprenditore e l'impresa
L'imprenditore è colui che spende il proprio nome ed esercita
un'attività sotto questo nome. È disciplinato dall'art 2195 c.c. I liberi
professionisti, come ad esempio gli artisti e gli inventori, non possono
invece considerarsi come imprenditori, anche se svolgono la stessa attività,
cioè producono e scambiano beni o servizi col fine di ottenerne un utile. Il
motivo è che queste categorie non assumono, nell'esercizio delle rispettive
attività, il rischio del lavoro che
contraddistingue la figura dell'imprenditore. Infatti, in base all’art. 2230
c.c., le obbligazioni assunte dai liberi professionisti sono considerate di mezzi e non di risultato: questo
significa che il compenso è dovuto per il solo fatto di aver prestato la
propria opera, a prescindere poi dal risultato ottenuto. Il rischio del
risultato grava sull'altra parte del rapporto obbligatorio.
Per i vari tipi di imprenditori sono
previste delle agevolazioni: ad esempio, per l'imprenditore agricolo è prevista l'esclusione dall'obbligo della tenuta
delle scritture contabili e l'iscrizione al registro delle imprese ha solo fini
dichiarativi. L'imprenditore agricolo non è inoltre assoggettabile al
fallimento e alle altre procedure concorsuali. Le imprese agricole in stato di insolvenza e di crisi possono però accedere agli
accordi di ristrutturazione dei debiti e di transazione fiscale. L’imprenditore
agricolo è quindi soggetto al medesimo sistema di pubblicità dichiarativa previsto
per l'imprenditore commerciale.
Gli effetti degli atti compiuti ricadono sia sui soggetti che esercitano palesemente l'attività d'impresa in nome proprio, ma anche sui soggetti per conto dei quali la medesima attività d'impresa viene esercitata in modo occulto (imprenditore occulto).
L'artigiano è colui che, producendo beni e servizi, interviene in modo determinante nel ciclo produttivo anche in relazione al lavoro dei dipendenti. Per essere considerato tale, l'artigiano deve rispettare determinati requisiti. In particolare l'impresa artigiana deve avere per oggetto la produzione di beni o la prestazione di servizi e deve essere esercitata direttamente dall'imprenditore la cui attività deve avere carattere professionale. L'attività artigiana può essere esercitata anche nelle forme di cooperativa, società di persone, s.r.l., a condizione che la maggioranza dei soci svolga il lavoro personale, anche manuale, e che il lavoro abbia una funzione preminente sul capitale investito.
Gli effetti degli atti compiuti ricadono sia sui soggetti che esercitano palesemente l'attività d'impresa in nome proprio, ma anche sui soggetti per conto dei quali la medesima attività d'impresa viene esercitata in modo occulto (imprenditore occulto).
L'artigiano è colui che, producendo beni e servizi, interviene in modo determinante nel ciclo produttivo anche in relazione al lavoro dei dipendenti. Per essere considerato tale, l'artigiano deve rispettare determinati requisiti. In particolare l'impresa artigiana deve avere per oggetto la produzione di beni o la prestazione di servizi e deve essere esercitata direttamente dall'imprenditore la cui attività deve avere carattere professionale. L'attività artigiana può essere esercitata anche nelle forme di cooperativa, società di persone, s.r.l., a condizione che la maggioranza dei soci svolga il lavoro personale, anche manuale, e che il lavoro abbia una funzione preminente sul capitale investito.
Le società di persone, cooperative
e di capitali sono considerate come imprenditori
agricoli professionali se: nelle società di persone, almeno un socio è in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; nelle società
in accomandita occorre che siano i soci accomandatari ad avere questo requisito;
nelle società di capitali e in quelle cooperative, un amministratore deve
essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
L’imprenditore commerciale è invece sottoposto ad un particolare
regime giuridico, che è denominato statuto dell'imprenditore commerciale,
il quale prevede l'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese, la
tenuta delle scritture contabili, la soggezione al fallimento e alle procedure
concorsuali in caso di insolvenza.
L'impresa familiare è invece quell'impresa in cui collaborano il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
dell'imprenditore. Oltre ai congiunti, nell'impresa familiare possono collaborare
anche gli estranei, ma in una posizione di subordinazione. In questo tipo
di società, l’imprenditore deve essere libero di scegliere i suoi collaboratori.
Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di collaborazione
ha il diritto al mantenimento e partecipa agli utili dell'impresa familiare
nonché agli incrementi dell'azienda. Il titolare si occupa di prendere
decisioni riguardanti la gestione
ordinaria in totale autonomia, mentre spettano alla maggioranza dei
componenti dell'impresa le decisioni che riguardano la gestione straordinaria. L’impresa familiare è regolata dall'art.
230-bis c.c.
Il piccolo imprenditore è esonerato dalla tenuta delle scritture
contabili e deve iscriversi nel registro delle imprese solo ai fini
pubblicitari. In base all'art. 2083 c.c. quando si parla di piccolo
imprenditore ci deve essere una prevalenza
del lavoro proprio e di quello
dei familiari sul lavoro altrui, ma
anche sul capitale investito nella società.
La qualità di imprenditore
commerciale si acquista per il solo fatto di esercitare professionalmente
un'attività economica tra quelle indicate dall'articolo 2195 c.c. Per poter
essere definiti imprenditori non serve altro, poiché l'iscrizione nel registro
delle imprese ha efficacia dichiarativa. Ogni imprenditore
commerciale è obbligato alla tenuta: del libro
giornale, nel quale vanno annotate giorno per giorno tutte le operazioni
nell'ordine in cui sono compiute; il libro
degli inventari, in cui va redatto l'inventario all'inizio dell'attività e
poi ogni anno per indicare tutte le attività e passività relative all'impresa, unitamente al bilancio d'esercizio. Nell'inventario deve essere riportata la consistenza, il valore e l'ubicazione dei beni appartenenti all'impresa, previo raggruppamento degli stessi in categorie omogenee. L'assenza dei dettagli inventariali legittima l'accertamento induttivo. L'imprenditore deve sottoscrivere l'inventario entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi cui si riferisce. L'inventario non è soggetto a bollatura e vidimazione ma deve essere numerato progressivamente, con l'indicazione in ogni pagina dell'anno cui si riferisce la contabilità ed è assoggettato a imposta di bollo. L'imprenditore
deve anche conservare tutta la corrispondenza, i contratti e le fatture,
compresi i libri contabili per 10 anni. Le scritture contabili sono soggette
alle formalità previste dall'art. 2215 c.c. Le scritture contabili fanno sempre prova contro l'imprenditore, anche
se non sono tenute regolarmente, mentre possono costituire una prova a favore
dell'imprenditore soltanto nei rapporti tra imprenditori inerenti all'esercizio
dell'impresa (art. 2710 c.c.).
Gli art. 2190 e ss trattano l'iscrizione presso il registro delle imprese. Le società di capitali e quelle cooperative solo con l'iscrizione presso il registro delle imprese acquistano la personalità giuridica e vengono quindi ad esistenza. Tra le novità che permettono di velocizzare l'avvio di un'impresa, vi è la possibilità di una contestuale presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, chiamata SCIA, e della comunicazione unica per la nascita d'impresa presso il registro delle imprese, che quindi trasmette la scia allo sportello unico. Quest'ultimo rilascia ricevuta e in seguito di ciò il richiedente può avviare immediatamente l'attività.
È prevista l'iscrizione obbligatoria nella sezione ordinaria del registro delle imprese per gli imprenditori commerciali individuali, le s.n.c., s.a.s., s.a.p.a., s.p.a., s.r.l., le cooperative, i consorzi e le società consortili, per i gruppi europei di interesse economico, per gli enti pubblici con oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, per le società estere che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nello Stato italiano. È invece prevista l'iscrizione nella sezione speciale per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici. Il giudice del registro può ordinare l'iscrizione procedendo d'ufficio e può, ai sensi dell'art. 2191 c.c., in presenza di un'iscrizione avvenuta priva delle condizioni richieste dalla legge, sentito l'interessato, ordinarne con decreto la cancellazione dal registro. L'iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio dell'impresa ed ha, in alcuni casi, efficacia costitutiva (come nel caso di iscrizione di una società di capitale, che con l'iscrizione acquista la personalità giuridica).
Gli art. 2190 e ss trattano l'iscrizione presso il registro delle imprese. Le società di capitali e quelle cooperative solo con l'iscrizione presso il registro delle imprese acquistano la personalità giuridica e vengono quindi ad esistenza. Tra le novità che permettono di velocizzare l'avvio di un'impresa, vi è la possibilità di una contestuale presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, chiamata SCIA, e della comunicazione unica per la nascita d'impresa presso il registro delle imprese, che quindi trasmette la scia allo sportello unico. Quest'ultimo rilascia ricevuta e in seguito di ciò il richiedente può avviare immediatamente l'attività.
È prevista l'iscrizione obbligatoria nella sezione ordinaria del registro delle imprese per gli imprenditori commerciali individuali, le s.n.c., s.a.s., s.a.p.a., s.p.a., s.r.l., le cooperative, i consorzi e le società consortili, per i gruppi europei di interesse economico, per gli enti pubblici con oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale, per le società estere che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nello Stato italiano. È invece prevista l'iscrizione nella sezione speciale per gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici. Il giudice del registro può ordinare l'iscrizione procedendo d'ufficio e può, ai sensi dell'art. 2191 c.c., in presenza di un'iscrizione avvenuta priva delle condizioni richieste dalla legge, sentito l'interessato, ordinarne con decreto la cancellazione dal registro. L'iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio dell'impresa ed ha, in alcuni casi, efficacia costitutiva (come nel caso di iscrizione di una società di capitale, che con l'iscrizione acquista la personalità giuridica).
Gli institori e i procuratori
sono regolati dagli art. 2203 e ss.
L'azienda
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (art. 2555 c.c.); è quindi uno strumento di cui l'imprenditore si serve per l'esercizio dell'impresa, mentre l'impresa è l'attività economica produttiva di nuova ricchezza svolta per mezzo del complesso di beni organizzati. Il valore aggiunto dell'azienda, identificato come avviamento, è distinguibile in avviamento oggettivo, che si riferisce ad un maggiore valore intrinseco dell'azienda (ad es. la posizione vantaggiosa del locale), e avviamento soggettivo, riferito esclusivamente all'imprenditore e alla sua capacità personale.
Il trasferimento dell'azienda nel suo complesso può realizzarsi per atto tra vivi, in forme diverse, come la vendita, l'usufrutto o l'affitto (art. da 2558 a 2562 c.c.), secondo regole particolari, mentre può trasferirsi secondo le regole generali anche per donazione, permuta o conferimento in società. L'art. 2556 sancisce il regime pubblicitario dell'atto di trasferimento, richiedendone la forma pubblica o la scrittura privata autenticata, ai fini della sua opponibilità ai terzi. Per le ipotesi di trasferimento mortis causa non sono invece previste disposizioni particolari, dovendosi applicare i principi generali che regolano le successioni. In base all'art. 2557 c.c., chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che, per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze, sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Tali disposizioni valgono anche in riferimento al nudo proprietario che trasferisce l'usufrutto dell'azienda e al concedente che trasferisce l'azienda a titolo di affitto.
Il cessionario acquista l'azienda
a titolo derivativo ma non la qualità
di imprenditore che viene invece acquistata a titolo originario. Nel caso di trasferimento di azienda, non è prevista la
necessità del consenso del contraente ceduto, che ha solo la facoltà, in
presenza di una giusta causa, di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla
notizia dell'avvenuto trasferimento. Il trasferimento dei contratti intuitu personae,
invece, richiede un'espressa pattuizione contrattuale tra l'alienante e
l'acquirente dell'azienda e anche il consenso del contraente ceduto.
Per la successione nei contratti di lavoro si fa riferimento all'art. 2112 c.c, il quale stabilisce che in caso di trasferimento dell'azienda, il preesistente rapporto di lavoro continua con l'acquirente: il lavoratore conserva quindi tutti i diritti che ha già acquisito in precedenza. In particolari situazioni di obiettiva e sostanziale difficoltà economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda, per le quali il contratto di lavoro continua con l'acquirente, è possibile per le parti convenire che non tutti i dipendenti debbano prestare i loro servizi presso l'acquirente, per cui la parte eccedente può continuare a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. Se sono occupati più di 15 dipendenti, sia l'alienante che l'acquirente sono obbligati a darne comunicazione scritta e l'obbligo di informazione deve essere rispettato almeno 25 giorni prima della data convenuta per l'operazione. I destinatari della comunicazione sono le rappresentanze sindacali e le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Per la successione nei contratti di lavoro si fa riferimento all'art. 2112 c.c, il quale stabilisce che in caso di trasferimento dell'azienda, il preesistente rapporto di lavoro continua con l'acquirente: il lavoratore conserva quindi tutti i diritti che ha già acquisito in precedenza. In particolari situazioni di obiettiva e sostanziale difficoltà economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda, per le quali il contratto di lavoro continua con l'acquirente, è possibile per le parti convenire che non tutti i dipendenti debbano prestare i loro servizi presso l'acquirente, per cui la parte eccedente può continuare a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. Se sono occupati più di 15 dipendenti, sia l'alienante che l'acquirente sono obbligati a darne comunicazione scritta e l'obbligo di informazione deve essere rispettato almeno 25 giorni prima della data convenuta per l'operazione. I destinatari della comunicazione sono le rappresentanze sindacali e le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Del trasferimento dei crediti e dei debiti si occupano rispettivamente l'art. 2559 e 2560 c.c. L'art. 2559 c.c. prevede che i crediti acquistati dall'alienante nell'esercizio della propria attività d'impresa siano trasferiti automaticamente all'acquirente dell'azienda. Il trasferimento produce gli effetti verso i terzi dal momento in cui avviene l'annotazione al registro delle imprese del contratto di cessione dell'azienda. In base all'art. 2560 c.c., l'imprenditore alienante continua a rispondere dei debiti, anche se trasferiti insieme all'azienda, a meno che non risulti che i creditori abbiano acconsentito espressamente al trasferimento e implicitamente abbiano dato il consenso alla liberazione del debito. È prevista una responsabilità solidale dell'acquirente, solamente se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori.
L'art. 2558 c.c. regola i contratti pendenti o in corso di esecuzione, ossia quei contratti a prestazioni corrispettive in cui entrambe le parti non abbiano ancora dato esecuzione alle proprie obbligazioni. Il subentro di un soggetto terzo in un contratto non può avere luogo senza il consenso degli altri contraenti del soggetto che fuoriesce dal contratto. Tale principio viene derogato se il subentro nel contratto si realizza nell'ambito di una cessione di azienda.
Dell'usufrutto dell'azienda si occupa l'art. 2561 c.c., mentre dell'affitto l'art. 2562 c.c. Si applica all'usufrutto ma non all'affitto la disciplina dei crediti aziendali, dato che il c. 2 dell'art. 2559 c.c. menziona solo il primo. Infine non si applica a nessuna delle due fattispecie l'art. 2560 c.c., mancando un espresso richiamo: perciò dei debiti aziendali anteriori alla costituzione dell'usufrutto o dell'affitto, risponderanno esclusivamente il nudo proprietario o il locatore, salvo che per i debiti di lavoro espressamente accollati anche al titolare del diritto di godimento. L'usufruttuario, durante il periodo di godimento dell'azienda, non deve cambiare il nome che la distingue nel mercato e deve garantire la continua efficienza dell'organizzazione degli impianti e le normali dotazioni di scorte, mantenendo inalterato il valore dell'avviamento. Per quanto riguarda l'affitto, è sufficiente che l'azienda sia astrattamente idonea a produrre risultati e che non venga affittata per altro e diverso scopo.
L'art. 2558 c.c. regola i contratti pendenti o in corso di esecuzione, ossia quei contratti a prestazioni corrispettive in cui entrambe le parti non abbiano ancora dato esecuzione alle proprie obbligazioni. Il subentro di un soggetto terzo in un contratto non può avere luogo senza il consenso degli altri contraenti del soggetto che fuoriesce dal contratto. Tale principio viene derogato se il subentro nel contratto si realizza nell'ambito di una cessione di azienda.
Dell'usufrutto dell'azienda si occupa l'art. 2561 c.c., mentre dell'affitto l'art. 2562 c.c. Si applica all'usufrutto ma non all'affitto la disciplina dei crediti aziendali, dato che il c. 2 dell'art. 2559 c.c. menziona solo il primo. Infine non si applica a nessuna delle due fattispecie l'art. 2560 c.c., mancando un espresso richiamo: perciò dei debiti aziendali anteriori alla costituzione dell'usufrutto o dell'affitto, risponderanno esclusivamente il nudo proprietario o il locatore, salvo che per i debiti di lavoro espressamente accollati anche al titolare del diritto di godimento. L'usufruttuario, durante il periodo di godimento dell'azienda, non deve cambiare il nome che la distingue nel mercato e deve garantire la continua efficienza dell'organizzazione degli impianti e le normali dotazioni di scorte, mantenendo inalterato il valore dell'avviamento. Per quanto riguarda l'affitto, è sufficiente che l'azienda sia astrattamente idonea a produrre risultati e che non venga affittata per altro e diverso scopo.
Segni distintivi
La ditta è il nome sotto il quale l'imprenditore esercita l'impresa (art. 2565 c.c.). I segni distintivi della ditta sono la verità (rispettato inserendo nella dita il nome dell'imprenditore), la novità (rispettato se la ditta risulta diversa da quella utilizzata da un imprenditore che esercita un'attività direttamente concorrente) e la trasferibilità. Deve contenere obbligatoriamente il nome dell'imprenditore e facoltativamente parole di fantasia. La ditta in quanto tale è un carattere distintivo delle sole imprese individuali, mentre per le società di persone si parla di ragione sociale e per le società di capitali si parla di denominazione sociale.
L'insegna (art. 2568 c.c.) è invece il segno distintivo del locale nel quale si svolge l'attività dell'imprenditore e se ha il carattere dell'originalità e della novità è tutelata alla stregua della ditta.
Il marchio è invece il segno distintivo del prodotto. Il marchio deve rispettare la legge, essere originale e nuovo. In mancanza di anche solo uno di tali requisiti, il marchio non può essere considerato valido ed è quindi nullo.
Il marchio generale è il marchio utilizzato dall'imprenditore per tutti i suoi prodotti, mentre quello speciale è apposto dall'imprenditore per indicare un particolare prodotto e per distinguerlo dalla sua produzione generale in riferimento a particolari caratteristiche dello stesso. I marchi si distinguono in diversi tipi, ad esempio il marchio di fabbrica indica la provenienza del prodotto da una determinata impresa industriale, il marchio di servizio è quello utilizzato da fornitori di servizi che appongono il proprio marchio ad esempio sui mezzi di trasporto con i quali si effettua il servizio o sulle divise dei dipendenti, il marchio di commercio indica il fatto di essere posto in vendita da una determinata impresa, il marchio di forma consiste nella forma dell'involucro o anche del prodotto, il marchio collettivo tende a proteggere indistintamente i prodotti di un gruppo di imprese associate tra loro.
Il marchio denominativo è costituito solo da parole, abbreviazioni o sigle, quello figurativo è costituito solo da forme, figure, disegni, quello misto è una combinazione dei due precedenti.
Il diritto all'uso esclusivo del marchio può acquistarsi in due modi: con la registrazione all'Ufficio marchi e brevetti, e in questo caso il diritto dura 10 anni dalla registrazione ma è rinnovabile per un numero illimitato di volte; con l'uso di fatto, in questo caso si parla di marchio non registrato ed è regolato dall'art. 2571 c.c. La registrazione del marchio consente l'acquisizione del diritto di esclusiva con decorrenza dalla data della domanda all'Ufficio marchi e brevetti. Il diritto di esclusiva si acquista effettuando la registrazione a livello italiano e a livello comunitario e internazionale, verso i Paesi in cui si intende estendere la tutela.
Contro chiunque usi il marchio contraffatto dell'imprenditore, l'imprenditore stesso può esercitare: l'azione di usurpazione e di contraffazione, rivolta ad ottenere l'accertamento dell'abusiva riproduzione del marchio identico ed all'inibizione della continuazione degli atti lesivi, oltre che alla rimozione degli effetti attraverso la distruzione dei beni oggetto della contraffazione; l'azione di rivendicazione, esperibile in tutti i casi di abusiva registrazione di un marchio da parte di un soggetto che non ne abbia diritto; l'azione di risarcimento del danno; l'azione di concorrenza sleale.
Il marchio è liberamente cedibile, anche se non viene ceduta l'intera azienda, e può essere ceduto anche il marchio parziale, inerente cioè solo ad una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata ottenuta la registrazione. Il marchio può essere anche concesso in godimento temporaneo (licenza di marchio). La licenza non esclusiva è il contratto mediante il quale il titolare del marchio concede lo stesso in uso a uno o più soggetti, nel medesimo periodo, producendo quale effetto la creazione di interferenze tra gli stessi segni usati da imprenditori diversi. Nel franchising viene concessa la licenza di vendita, con il vincolo, per tutti gli affiliati, di utilizzazione dei segni distintivi e dell'adeguamento degli aspetti produttivi o distributivi, affinché si possano produrre o commercializzare beni identici a quelli del titolare del marchio noto. Il merchandising è invece quel contratto attraverso il quale il titolare del marchio concede l'uso dello stesso a terzi affinché possano contraddistinguere prodotti assolutamente diversi da quello proprio del marchio noto.
Il marchio si estingue per scadenza del termine decennale per mancato rinnovo, per espressa rinuncia da parte del titolare, per nullità e per decadenza. La nullità si ha per difetto originario di un requisito essenziale. La decadenza opera per mancato utilizzo del marchio per un periodo superiore a cinque anni.
Il diritto d'autore ha contenuto morale, quindi si tratta di diritti
che tutelano la personalità dell'autore. Tali diritti sono inalienabili e
imprescrittibili e dopo la morte dell'autore possono essere fatti valere, ad
esclusione del diritto di ritiro dell'opera dal commercio, dal coniuge, dai
figli oppure dagli ascendenti e discendenti diretti. Hanno anche contenuto patrimoniale,
che si sostanzia nel diritto allo sfruttamento economico esclusivo dell'opera e
di sue singole parti. La tutela di tale diritto sussiste per tutta la vita
dell'autore e per 70 anni dalla sua morte. Il diritto patrimoniale d'autore è
trasferibile a terzi sia per atto tra vivi che mortis causa.
Le invenzioni industriali sono quelle creazioni appartenenti al campo
della tecnica, che consentono la soluzione originale di un problema tecnico e
suscettibile di immediata applicazione nella produzione di beni e servizi. All'inventore
è riconosciuto il diritto alla paternità, che è un diritto morale e il
diritto esclusivo alla realizzazione dell'opera stessa, a disporne e a metterla
in commercio (diritto patrimoniale). La tutela giuridica di tali diritti non
consegue al fatto in sé dell'invenzione, è infatti necessario ottenerne la brevettazione.
Il brevetto per le invenzioni industriali dura vent'anni dalla data di
presentazione della domanda e non è rinnovabile.
Il modello di utilità (art. 2592 c.c.) è quell'invenzione atta a
conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili o oggetti,
particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego, quali i nuovi
modelli consistenti in particolari conformazioni o combinazioni di parti. Nel
caso di invenzioni del prestatore di
lavoro, regolate dall'art. 2590 c.c., il diritto di paternità
dell'invenzione spetta sempre al prestatore di lavoro, mentre, per quanto
riguarda i diritti patrimoniali bisogna valutare se l'oggetto del rapporto di
lavoro è un'attività inventiva o meno. Solamente nel caso in cui il rapporto di
lavoro non abbia ad oggetto alcuna attività inventiva, ma l'invenzione si è
prodotta grazie all'esperienza che il lavoratore ha acquisito nell'azienda, i
diritti patrimoniali sono acquistati dal dipendente, riconoscendosi però al datore
di lavoro un diritto di prelazione, dietro corrispettivo monetario, per
l'acquisto del brevetto, mentre in tutti gli altri casi i diritti patrimoniali
sono del datore di lavoro.
Gli art. dal 2598 al 2601 c.c. qualificano
gli atti di concorrenza sleale e ne
determinano le sanzioni. L'art. 2 della L. 287/90 fissa il divieto e la
conseguente nullità a ogni effetto, di intese
tra imprese, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del
mercato nazionale o in una sua parte rilevante. L’art. 3 vieta invece l'abuso,
da parte di una o più imprese, di una posizione
dominante all'interno del mercato nazionale o di una sua parte rilevante,
specificando che un abuso siffatto viene perpetrato attraverso pratiche come:
imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto o di vendita o altre
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; impedire o limitare la
produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il
processo tecnologico a danno dei consumatori. La posizione dominante non è
vietata in assoluto, ma solo nella misura in cui viene sfruttata abusivamente.
Non è prevista, come per le intese, la possibilità di deroghe.
Le operazioni di concentrazione invece non sono vietate in assoluto,
ma unicamente nella misura in cui comportano la costituzione o il rafforzamento
di una posizione dominante sul mercato nazionale, che influisca negativamente
sul gioco della libera concorrenza. È consentito in particolari casi derogare
al divieto, su autorizzazione dell'autorità garante.
Il consorzio di imprese è costituito da un gruppo di imprese munito di
un'organizzazione comune, idonea a soddisfare determinate esigenze di
coordinamento della produzione e dello scambio. Il consorzio volontario
è quello che trova il suo fondamento nel contratto consortile, in quel
contratto cioè con cui più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune
per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese. La durata del consorzio deve essere stabilita dalle parti e in
mancanza si ritiene valido per 10 anni. All'infuori delle fasi gestite dal
consorzio, le singole imprese conservano la propria autonomia. Per il contratto
consortile, essendo formale, è richiesta la forma scritta. Vi sono poi i consorzi obbligatori, poiché l'autorità
governativa può disporre, con un proprio provvedimento, la costituzione di
consorzi tra imprese, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze
dell'organizzazione e della produzione.
Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano, sulla base di un
programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati,
attinenti all'esercizio delle proprie imprese, ovvero a scambiarsi informazioni
o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero
anche ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della
propria impresa, con lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente
la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.
L'associazione in partecipazione è regolata dagli art. 2549 e ss. Con
l'apporto, l'associato partecipa al rischio dell'impresa o dell'affare altrui e
quindi può perdere il capitale investito, non percepire alcun reddito per il
bene apportato oppure lavorare anche senza compenso. L'associato non diviene
socio dell’associante, ma resta un suo creditore. Il rapporto tra loro infatti
rimane puramente interno. Non è più consentita l'instaurazione di rapporti di
associazione in partecipazione che prevedono l'apporto di attività lavorativa
da parte delle persone fisiche, mentre la prestazione lavorativa può essere
oggetto del contratto quando l'associato è una persona giuridica.
La cointeressenza è regolata dall'art. 2554 c.c. e quella propria permette il collegamento tra
imprese, mentre quella impropria realizza
finalità di finanziamento dell'impresa. Al contratto di cointeressenza si
applicano gli art. 2551 e 2552 in materia di associazione in partecipazione.
L'associazione temporanea di imprese (ATI) è quella tra più imprese
che si riuniscono, conferendo mandato collettivo gratuito e irrevocabile ad una
di esse, che svolge funzioni di rappresentanza in nome e per conto delle
imprese mandanti. Lo scopo è quello della realizzazione congiunta di un'opera
di notevole entità o la gestione comune di un affare rilevante. La riunione
orizzontale prevede che le imprese dotate della stessa specializzazione si
uniscono perché l'ammontare dell'appalto non consentirebbe alla singola impresa
di aggiudicarselo, mentre con la riunione verticale le imprese dotate di
specializzazioni diverse si uniscono per ripartirsi le varie fasi
dell'esecuzione di un'opera pubblica. In entrambi i casi non si ha comunque
creazione di una nuova impresa o di una nuova figura soggettiva, ma viene a
crearsi un particolare organismo operativo sprovvisto di soggettività giuridica
e che non implica il sorgere di un fenomeno societario.
Il GEIE (gruppo europeo di interesse economico) è l'organismo
associativo finalizzato a consentire agli imprenditori e ad altri enti europei
lo svolgimento di iniziative economiche comuni. Il GEIE non è né una società e
neanche un'associazione. È previsto che almeno due dei componenti il GEIE
devono appartenere a Stati dell'unione diversi. Il contratto costitutivo del GEIE
e le sue modificazioni richiedono la forma scritta a pena di nullità. Il GEIE
non deve essere necessariamente dotato di un capitale o di un fondo di
dotazione. Ciascuno dei membri è responsabile illimitatamente e in
solido per le obbligazioni di qualsiasi natura del gruppo. Nel GEIE sussistono
due organi obbligatori: il collegio dei
membri, che ha funzioni deliberative e l'organo amministrativo. A ciascun amministratore spetta
disgiuntamente il potere di rappresentare il GEIE verso i terzi e ogni
amministratore che agisce a nome del gruppo lo impegna nei confronti dei terzi.
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