Società in accomandita per azioni Nella società in accomandita per azioni coesistono due categorie di soci: gli accomandatari , che hanno il potere di amministrare e sono responsabili illimitatamente delle obbligazioni sociali, e gli accomandanti , che rispondono solamente limitatamente alla loro quota. La società per acquistare la personalità giuridica deve obbligatoriamente iscriversi nel registro delle imprese. In base all’art. 2454 c.c., il capitale sociale non può essere inferiore a € 50.000. La denominazione sociale si forma con l’indicazione del tipo sociale e il nome di almeno un socio accomandatario, anche se è defunto o receduto, ma non è mai possibile adottare un nome di fantasia come per le S.p.A. (art. 2453 c.c.). L’atto costitutivo deve indicare le persone dei soci accomandatari i quali assumono di diritto la carica di amministratori e la conservano senza limiti di tempo. I nuovi amministratori sono nominati dall’assemblea, con l’approvazione individuale degli ammi...
Appunti ed esercizi per aspiranti commercialisti